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Regione Abruzzo Provincia di Teramo COMUNE DI NOTARESCO
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE testo vigente al 29.11.2006
SOMMARIO TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E VARIE Art. 1 - Oggetto del regolamento edilizio e acronimi utilizzati. Art. 2 - Modelli di riferimento. Art. 3 - Progetti e programmi per settori specifici. TITOLO II - COMMISSIONE EDILIZIO - URBANISTICA COMUNALE Art. 4 - Istituzione della commissione edilizio-urbanistica comunale. Art. 5 - Nomina e composizione della commissione edilizio-urbanistica. CAPO II - COMPITI E FUNZIONAMENTO Art. 6 - Compiti della commissione edilizia. Art. 7 - Funzionamento della commissione edilizia. CAPO I - PARAMETRI URBANISTICI Art. 11 - Parametri urbanistici. Art. 14 - Rapporto di copertura - Rc. - Superficie fondiaria - Sf. Art. 18 - Interventi in zona agricola TITOLO IV - INTERVENTI URBANISTICI CAPO I - ATTUAZIONE DEL P.R.G. Art. 19 - Modalità di attuazione delle trasformazioni del territorio. Art. 20 - Strumenti attuativi preventivi. Art. 21 - Strumenti attuativi diretti. Art. 22 - Condizioni necessarie per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie. Art. 23 - Convenzioni speciali. Atti unilaterali d’obbligo. CAPO II - PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA Art. 24 - Richiesta di approvazione del piano. Art. 25 - Documentazione del piano. Art. 26 - Approvazione del piano. Art. 27 - Compilazione d’ufficio del piano. CAPO III - PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA Art. 28 - Richiesta di approvazione del piano. Art. 29 - Documentazione del piano. Art. 30 - Approvazione del piano. Art. 31 - Immobili e costruzioni Art. 36 - Unità organiche di immobili. Art. 39 - Unità impiantistica. Art. 40 - Unità infrastrutturale. Art. 41 - Unità edilizia - Scomposizione. Art. 42 - Unità immobiliari e parti comuni. Art. 43 - Scomposizione dell’U.E. in spazi funzionali Art. 44 - Scomposizione dell’U.E. in componenti strutturali e tecnologiche. Art. 45 - Scomposizione dell'U.E. in spazi a diverso grado di protezione. Art. 46 - Ulteriori definizioni riguardanti gli spazi chiusi e/o aperti coperti dell'edificio. CAPO II - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI Art. 47 - Definizione di intervento. CAPO III - PERMESSO DI COSTRUIRE - DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÁ - NORME COMUNI Art. 48 - Soggetti aventi titolo. Art. 49 - Interventi di iniziativa comunale. Art. 51 - Conduzione del cantiere. Art. 52 - Ritrovamenti archeologici. Art. 53 - Vigilanza durante l’esecuzione delle opere. Art. 54 - Varianti in corso d’opera. Art. 55 - Documentazione della richiesta di variante. Art. 56 - Ultimazione di lavori. Art. 57 - Procedimento di rilascio del certificato di agibilità. Art. 58 - Certificato di agibilità. Art. 59 - Utilizzazione abusiva degli edifici. CAPO IV - PERMESSO DI COSTRUIRE Art. 60 - Interventi subordinati a permesso di costruire. Art. 61 - Richiesta e documentazione. Art. 62 - Permesso di costruire. Art. 63 - Pubblicità dell’atto. Art. 64 - Comunicazione di inizio dei lavori. Art. 65 - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici. Art. 66 - Trasferibilità del permesso di costruire. Art. 67 - Decadenza e annullamento. CAPO V - DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÁ EDILIZIA Art. 68 - Denuncia di inizio attività edilizia. Art. 69 - Denuncia di inizio attività - Documentazione. CAPO VI - CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA TITOLO VI NORME IGIENICO - SANITARIE Art. 73 - Salubrità del terreno. Art. 74 - Requisiti relativi all’impermeabilità e all’isolamento dall’umidità. Art. 75 - Requisiti di carattere termico. Art. 76 - Requisiti di carattere acustico. Art. 77 - Requisiti illumino-tecnici. Art. 78 - Requisiti relativi all’aerazione e al dimensionamento dei locali. Art. 79 - Requisiti relativi alla fruibilità. Art. 80 - Cortili e chiostrine. Art. 81 - Stabilità e sicurezza dei fabbricati. Art. 82 - Abbattimento delle barriere architettoniche. TITOLO VII - USO DEL SUOLO - ZONE DI RISPETTO Art. 83 - Occupazione temporanea e permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico. Art. 84 - Rinvenimenti e scoperte. Art. 85 - Tende aggettanti sullo spazio pubblico. Art. 86 - Depositi di materiali. Art. 89 – Mobilità pedonale (marciapiedi, parcheggi e percorsi pedonali). Art. 91 - Zone di rispetto cimiteriali e stradali. Art. 92 - Realizzazione di cabine. TITOLO VIII - REQUISITI DEGLI IMPIANTI Art. 93 – Requisiti generali dei servizi tecnologici. Art. 94 - Rifornimento idrico. Art. 95 - Pozzi, vasche e cisterne per acqua potabile. Art. 96 - Modalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti civili. Art. 97 - Modalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti produttivi. Art. 98 - Impianto di smaltimento delle acque piovane. Art. 99 - Impianti di smaltimento delle acque luride. Art. 103 - Impianti di aerazione. Art. 104 - Focolai, forni e camini, condotti di calore e canne fumarie. Art. 106 - Antenne radio e televisive. Art. 107 - Aggetti e sporgenze sul suolo pubblico. Art. 108 - Muri di prospetto e recinzioni. Art. 110 - Apposizione di mostre, vetrine, bacheche, insegne, cartelli pubblicitari. Art. 111 - Restauri e modifiche alle opere esterne dei fabbricati. Art. 112 – Passi carrai, uscite dalle autorimesse, rampe per il transito dei veicoli. Art. 113 - Contatori di gas, energia elettrica ed acqua. TITOLO X - NORME DI SICUREZZA E VIVIBILITÁ Art. 114 – Norme generali sulla sicurezza degli edifici. Art. 115 – Prescrizioni antincendio Art. 116 - Manutenzione e sicurezza delle costruzioni. Art. 117 – Inedificabilità dei terreni percorsi da incendi. TITOLO XI - VIGILANZA SULL’ATTIVITÁ URBANISTICO-EDILIZIA Art. 118 - Esecuzione d’ufficio. Art. 120 - Richiesta in sanatoria. Art. 121 - Costruzioni legittimate. Art. 122 - Sospensione dall’uso e dichiarazione di inagibilità. TITOLO XII - NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 124 - Tutela dei dati personali. Art. 126 – Adeguamento degli edifici non regolamentari Art. 127 - Individuazione delle unità organizzative. Art. 128 - Termine per la conclusione dei procedimenti. Art. 129 - Pubblicità del regolamento. Art. 130- Casi non previsti dal presente regolamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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N.D. |
PARAMETRO |
DESCRIZIONE |
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1 |
Superficie territoriale - St |
Per superficie territoriale (St) si intende una porzione di territorio comprendente le aree per urbanizzazione primaria e secondaria e la superficie fondiaria.
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2 |
Superficie fondiaria - Sf |
Per superficie fondiaria (Sf) si intende quella parte di area residua edificatoria che risulterà dalla superficie territoriale deducendo le superfici per opere di urbanizzazione primaria e secondaria; nonché la superficie circoscritta dalle opere di recinzione o dalle linee dei confini di proprietà e corrispondente al lotto da asservire alla costruzione, che nel qual caso non può avere estensione inferiore al minimo stabilito nel piano urbanistico (Sm).
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3 |
Superficie minima di intervento - - Sm |
Per superficie minima di intervento (Sm) si intende l’area minima richiesta per poter attuare un intervento edilizio diretto.
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4 |
Indice di fabbricabilità territoriale – It |
L’indice di fabbricabilità territoriale (It) esprime il volume utile massimo realizzabile per ogni metro quadro di superficie territoriale (St) (mc/mq).
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5 |
Indice di fabbricabilità fondiaria - If |
L’indice di fabbricabilità fondiaria (If) esprime il volume utile massimo realizzabile per ogni mq di superficie fondiaria (mc/mq).
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6 |
Indice di utilizzazione territoriale - Ut |
L’indice di utilizzazione territoriale (Ut) esprime la superficie edificabile massima realizzabile (Se) per ogni mq di superficie territoriale (St) (mq/mq) ed è pari a 1/3 del It.
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7 |
Indice di utilizzazione fondiaria - Uf |
L’indice di utilizzazione fondiaria (Uf) esprime la superficie edificabile massima realizzabile (Se) per ogni mq. di superficie fondiaria (Sf) (mq/mq) ed è pari ad 1/3 del If.
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8 |
Carico urbanistico - Cu |
Si definisce carico urbanistico (Cu) di un insediamento, l’insieme delle esigenze urbanistiche che questo determina in ordine alle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale e in ordine alla dotazione di parcheggi privati; tale carico urbanistico è misurato convenzionalmente dall’insieme degli standards per opere di urbanizzazione e per parcheggi privati richiesti ai sensi del P.R.G. in base alle dimensioni ed alle attività esistenti o previste nell’insediamento stesso.
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9 |
Potenzialità edificatoria - Pe |
Si definisce potenzialità edificatoria (Pe) di un’area la quantità edilizia massima, espressa in mq. di superficie utile (Su), consentita dalla congiunta applicazione dei diversi indici, vincoli e parametri urbanistico-edilizi previsti per quell’area dagli strumenti urbanistici vigenti, e definiti dal presente regolamento.
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10 |
Capacità insediativa - Ci |
Si definisce capacità insediativa (Ci) la quota di superficie Su riservata ad uno specifico uso.
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11 |
Zona: |
Parte del territorio definita dal piano urbanistico in base a caratteri propri e ad obiettivi del Piano stesso, classificata e disciplinata in relazione a regole di trasformazione omogenee, attraverso parametri urbanistici ed edilizi, criteri e modalità di intervento, norme di attuazione e prescrizioni.
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12 |
Unità edilizia: |
Unità tipologico-funzionale corrispondente ad un edificio autonomo dal punto di vista dell’accesso e della distribuzione, distinguibile da quelli vicini.
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Unità immobiliare: |
Entità edilizia con o senza area di pertinenza, in grado di assolvere autonomamente alle proprie funzioni (alloggio, negozio, magazzino, laboratorio, ecc.).
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14 |
Intervento: |
complesso delle operazioni finalizzate, secondo un progetto unitario, a realizzare le trasformazioni urbanistiche ed edilizie sulla porzione di territorio interessato.
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15 |
Destinazione d’uso: |
complesso omogeneo di attività ammesse nell’area oggetto di intervento. Per destinazione d’uso di un immobile esistente si intende quella stabilita dall’atto concessorio, in assenza o in indeterminazione di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti.
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1. La sagoma degli edifici viene definita come dal prospetto che segue:
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N.D. |
SAGOMA |
DESCRIZIONE |
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1 |
Sagoma netta |
Si definisce sagoma netta di un edificio, o semplicemente sagoma netta (SA.N.), la figura geometrica costituita dalle superfici (piane o non piane) che delimitano l'insieme di tutti gli spazi chiusi e degli spazi aperti coperti dell'edificio. In particolare la sagoma netta è definita: - dalle superfici esterne delle chiusure degli spazi chiusi, al netto di sporgenze decorative o funzionali; - dall'estradosso delle coperture degli spazi aperti coperti e dalle loro proiezioni sulle superfici di calpestio sottostanti; - dalla superficie di calpestio del piano più basso. Sono quindi esterni alla sagoma netta: - gli elementi aggettanti a sbalzo che non determinano spazi chiusi o spazi aperti coperti; le componenti di impianti dell'edificio che sporgono dai piani fondamentali della sagoma netta, quali ad esempio: condotte impiantistiche, pluviali, canne fumarie, comignoli, antenne, extra-corsa degli ascensori, pannelli solari, ecc., purchè non costituiscano spazi tecnici praticabili.
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2 |
Sagoma netta fuori terra |
Si definisce sagoma netta fuori terra la figura geometrica costituita dalla sagoma netta escludendo da questa i piani interrati. La sagoma netta fuori terra è delimitata verso il basso dalla superficie di calpestio del piano più basso non interrato.
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3 |
Sagoma netta entroterra |
Si definisce sagoma netta entroterra la figura geometrica che costituisce la differenza fra la sagoma netta e la sagoma netta fuori terra.
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4 |
Ao (Area occupata) |
È la superficie impegnata dalla costruzione, misurata lungo il profilo esterno di massimo ingombro; essa risulta individuata dalla proiezione ortogonale sul piano di campagna di tutte le parti fuori ed entro terra dell'edificio (murature perimetrali anche interrate, balconi, sporti di gronda, pensiline, aggetti e simili). L'Area occupata (Ao) serve per controllare i rapporti tra spazio costruito, aree asservite e aree libere e, quindi, per verificare la rispondenza del progetto o del manufatto realizzato all'indice di utilizzazione del suolo (Us).
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5 |
Si (Superficie d'inviluppo) |
È la superficie individuata mediante l'intersezione delle linee perimetrali più esterne delimitanti l'area occupata dalla costruzione, o dal loro prolungamento (area risultante dai "fili fissi"). La Superficie d'inviluppo (Si) serve per posizionare l'edificio, entro i limiti delle distanze di piano, e per verificare in tal senso la rispondenza tra progettato e realizzato.
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6 |
Ai (Area insediabile) |
È l'area risultante dalla Superficie d'inviluppo (Si) ampliata nel suo perimetro purché non in violazione delle distanze e/o distacchi minimi di piano. L'area insediabile (Ai) serve per consentire la più idonea dislocazione dell'edificio, in corso d'opera, senza la necessità delle varianti di ubicazione.
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7 |
Np Numero dei piani |
È il numero dei piani fuori terra, compreso l’ultimo eventuale piano in arretramento ed escluso il piano seminterrato anche se abitabile o agibile.
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1. Le superfici degli edifici sono definite come dal seguente prospetto:
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N.D. |
SUPERFICI |
DESCRIZIONE |
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1 |
Superficie coperta - Sq
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È data dalle proiezioni orizzontali dei fili esterni delle strutture e dei tamponamenti perimetrali, esclusi quelli sotto il livello del suolo, compresi i volumi aggettanti chiusi. |
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2 |
Superficie edificabile -Se |
È la superficie risultante dalla somma delle superfici lorde di tutti i piani, fuori ed entro terra, qualunque ne sia la destinazione d'uso. Essa va misurata sul perimetro esterno del pavimento, compresa la proiezione orizzontale di muri, scale fisse e mobili, vani ascensori e vani montacarichi, servizi tecnologici ed impianti (centrali termiche, cabine elettriche, locali per raccolta rifiuti). Rimangono, tuttavia, esclusi dal computo della superficie edificabile: - gli spazi non interamente chiusi perimetralmente (minimo il 30% del perimetro della superficie orizzontale del pavimento deve essere aperto), anche se coperti, quali logge ai piani superiori nel limite del 10% della Se di piano, balconi, porticati a piano terra, questi ultimi entro il limite di superficie del 30% dell'area occupata dall'edificio (Ao); - i locali a piano terra o quelli interrati, anche se parzialmente, purché di altezza utile non superiore a metri 2,50 ed a condizione che siano destinati a ripostigli, cantine e simili, autorimesse singole o collettive, entro il limite di: a) superficie utile abitabile residenziale; b) 30% della superficie utile a diversa destinazione (direzionale, commerciale, turistica, ecc.). Ove al piano terra o al piano interrato, anche se parzialmente, siano previsti vani di altezza superiore a mt 2,50 o con destinazione diversa da quella indicata al presente capoverso, le superfici relative vanno interamente computate nella superficie totale edificabile; - i locali interrati, anche se parzialmente, purché l’altezza media ponderale delle pareti fuori terra, da misurarsi dalla linea esterna del terreno o dei marciapiedi all’intradosso del solaio, sia inferiore a metri 1,50, destinati esclusivamente ad autorimesse o garages o locali per impianti tecnici/tecnologici, anche se di altezza superiore a metri 2,50. In tal caso la destinazione di autorimessa o garage o locali per impianti tecnici/tecnologici deve essere vincolata permanentemente con atto da trascrivere; - le superfici ricavate nei sottotetti considerati non abitabili secondo le presenti norme; - i vani per distribuzioni verticali nei limiti di mq. 21 per vano scala e di mq. 27 per vano scala con ascensore; - i locali per impianti tecnici/tecnologici come definiti dalle presenti norme; - la superficie orizzontale impegnata dalla eventuale quota parte di spessore dei muri perimetrali eccedente i trenta centimetri, se determinata da accorgimenti costruttivi finalizzati al risparmio energetico. Agli effetti della determinazione della Superficie edificabile (Se), i corpi aggettanti chiusi, salvo che non siano espressamente vietati, devono essere considerati nel loro reale sviluppo planimetrico, come in precedenza definito, e devono rispettare i limiti di distanza e/o di distacco stabiliti, salvi i casi di specifiche indicazioni contenute nelle prescrizioni di zona. La superficie edificabile (Se), calcolata per i corrispondenti tipi di edilizia e divisa per la Superficie fondiaria (Sf) di pertinenza dell'edificio, deve dare un valore non superiore all'indice di utilizzazione fondiaria: Se / Sf = Uf
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3 |
Superficie utile - Su |
La superficie utile (Su) di una unità immobiliare è data dalla somma della superficie netta di tutti gli spazi chiusi fruibili che compongono l’unità immobiliare, escluse le pertinenze. La superficie utile si misura: - al netto di strutture portanti e chiusure (ad es. murature, pilastri, sguinci, vani di porte e finestre) e di spazi tecnici non praticabili (ad es. canne fumarie e di ventilazione, cavedii tecnologici, intercapedini isolanti non praticabili); - al lordo di attrezzature di arredo (ad es. armadi a muro e pareti-contenitore), degli spazi di partenza e di arrivo di scale interne ad una unica unità immobiliare (es. alloggio in duplex, scuola, albergo e simili) nelle percentuali di legge. Le autorimesse non sono da considerarsi pertinenziali, ma unità immobiliari autonome quando hanno un'altezza netta media superiore a m. 3,20 e in ogni caso quando costituiscono componente essenziale di un'attività economica: ad esempio attività di trasporto, di corriere, di noleggio veicoli, parcheggi privati a pagamento e simili; in questi casi, di conseguenza, costituiscono superficie utile. Nelle unità immobiliari residenziali i vani di altezza netta media superiore a m. 5,00 sono computati come superficie utile per 3/2 della loro superficie. Non costituiscono superficie utile: - i porticati o gallerie con servitù di uso pubblico; - le terrazze di copertura di edifici, anche se praticabili; - i vani di ascensori e montacarichi; - tutti gli spazi non fruibili; - i corselli che disimpegnano autorimesse private pertinenziali; - i vani sottotetto con intradosso della chiusura con altezza utile media non superiore a m. 1,50 e superficie illuminante inferiore ad un cinquantesimo della superficie di pavimento (altezza media e superficie illuminante sono calcolati per ciascun vano); - cabine elettriche. La superficie utile di un'unità edilizia o di un edificio è data dalla somma delle superfici utili delle sue unità immobiliari e comunque secondo quanto disposto dal D.M. 1975.
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4 |
Superficie accessoria - Sa |
La superficie accessoria (Sa) è data dalla somma delle superfici nette dei seguenti spazi fruibili dell'unità edilizia: - spazi di servizio dell'unità edilizia, di uso comune a più unità immobiliari: ad esempio soffitte condominiali, lavatoi, stenditoi, depositi, locali di servizio condominiale in genere; - spazi di circolazione e collegamento orizzontale, al servizio di più unità immobiliari: ad esempio atri e androni, ballatoi, disimpegni, porticati e simili; - pertinenze delle singole unità immobiliari, quali porticati privati, logge, balconi, terrazze poste allo stesso piano di locali abitabili, cantine, soffitte pertinenziali, autorimesse pertinenziali (siano esse chiuse oppure soltanto coperte); scale la cui superficie in proiezione va calcolata una volta sola; - spazi tecnici praticabili contenenti impianti dell'edificio: ad esempio centrali termiche, vani motore degli ascensori e simili. La superficie accessoria si misura: - al netto di strutture portanti e chiusure (ad es. murature di spessore massimo 55 cm, pilastri, sguinci, vani di porte e finestre) e di spazi tecnici non praticabili (ad es. canne fumarie e di ventilazione, cavedii tecnologici, intercapedini isolanti non praticabili); - al lordo di attrezzature di arredo (ad es. armadi a muro e pareti-contenitore), della superficie di scale interne di un’unica unità immobiliare calcolata in proiezione una sola volta (es. alloggio in duplex, albergo e simili). Per le scale che disimpegnano più unità immobiliari diverse, i pianerottoli di partenza e di arrivo costituiscono superficie accessoria in quanto spazi comuni di circolazione orizzontale. Si considerano 'cantine' (e quindi superficie accessoria) esclusivamente vani posti in piani interrati, oppure vani posti, nel primo piano fuori terra con altezza media inferiore a ml.2,50. Vani chiusi posti in piani diversi non possono essere considerati cantine. Le parti fruibili di vani sottotetto (o soffitte): - sono considerati pertinenze della unità edilizia qualora siano di uso esclusivo di una unità edilizia; - sono considerati spazi comuni della unità edilizia qualora siano condominiali o comunque di uso comune a più unità edilizie; e costituiscono pertanto superficie accessoria. Non costituiscono superficie accessoria: - i porticati o gallerie con servitù di uso pubblico; - le terrazze di copertura di edifici, anche se praticabili; - i vani di ascensori e montacarichi; - tutti gli spazi non fruibili; - i corselli che disimpegnano autorimesse private pertinenziali; - i vani sottotetto con intradosso della chiusura con altezza utile media non superiore a m. 1,50, con superficie illuminante non superiore ad un ventesimo della superficie di pavimento (altezza media e superficie illuminante sono calcolati per ciascun vano) costituita da aperture aventi singolarmente dimensione massima di mq. 0,40; - cabine elettriche.
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5 |
Superficie complessiva - Sc |
La superficie complessiva (Sc) degli edifici è data convenzionalmente dalla seguente formula: Sc = Su + 60% di Sa nella quale Su = Superficie utile e Sa = Superficie accessoria.
Per gli interventi di edilizia pubblica, D.M. 10.05.1977, n. 801, la superficie complessiva (Sc) è data da: Sc = Su + 60% (Sa+Sp) dove per Sp, superficie parcheggi, si intende la superficie da destinarsi ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell’organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra (se coperti) ed escluse eventuali rampe di accesso. La superficie complessiva è la misura che si utilizza nel calcolo del contributo riferito al costo di costruzione.
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6 |
Superficie parcheggi - Sp |
La superficie parcheggi (Sp) è quella da destinare ad autorimesse chiuse, compresi gli spazi di manovra coperti, ad uso esclusivo dei singoli alloggi. Va altresì ricompresa in tale voce la superficie di autorimesse condominiali con posti auto assegnati ai singoli alloggi comprensiva degli spazi di manovra, se coperti, ed escluse le eventuali rampe di accesso.
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7 |
Superficie lorda - Sl
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La superficie lorda (Sl) è data dalla somma delle superfici lorde di tutti i piani fuori terra comprensive dei muri perimetrali e di quelli interni, esclusi i balconi aggettanti e le terrazze scoperte. |
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8 |
Superficie di vendita - Sv |
La superficie di vendita di un esercizio commerciale è la misura delle aree destinate alla vendita comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine, e quelle di vani adibiti all'esposizione delle merci frequentabili dal pubblico, purché collegati funzionalmente e direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, agli uffici ed ai servizi, ivi comprese, per le macellerie e le attività di vendita di prodotti ittici, le celle frigorifere. Non fa parte della superficie di vendita quella relativa ai locali di esposizione permanentemente chiusi al pubblico. Le mostre aperte al pubblico non rientranti nella definizione di cui all'art. 115 del TULPS 18.06.1931, n. 773 e di cui all'art. 208 del relativo regolamento di esecuzione, sono equiparate a tutti gli effetti ad esercizi commerciali e quindi rientrano nella definizione di cui sopra.
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9 |
Superficie esterna permeabile - Sep |
È la superficie di terreno che consente alle acque di raggiungere naturalmente per tutta la sua estensione le falde nel sottosuolo. Le pavimentazioni discontinue che consentono l’inerbimento sono considerate permeabili. La quota di superficie territoriale che il Piano prescrive come superficie permeabile non deve pertanto essere interessata da manufatti edilizi che, in superficie o in profondità (fatti salvi quelli delle reti tecnologiche), ostacolino o impediscano tale deflusso. La superficie permeabile prescritta nelle diverse disposizioni delle norme di Piano va calcolata in rapporto alla superficie dell’area inedificata calcolata come differenza tra la superficie fondiaria e l’area occupata. Peraltro, nei casi di comprovata situazione di incompatibilità col sistema idrogeologico e/o geologico del sottosuolo tale limitazione non costituisce criterio vincolante.
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10 |
Superficie di pertinenza del fabbricato
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È la porzione di terreno avente diretta relazione funzionale con l’edificio, costituita dal sedime dell’edificio e da spazi necessari all’accesso dalla viabilità e per le funzioni accessorie. |
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11 |
Piano sottotetto non abitabile |
Per piano sottotetto s’intende quello compreso tra il solaio di copertura dell’ultimo piano e le falde del tetto. L’imposta del tetto, misurata all’incrocio delle pareti perimetrali del fabbricato e il solaio di copertura, rispettivamente estradosso ultimo solaio e intradosso solaio di copertura, non può superare l’altezza di metri 0,50. L'altezza massima del piano sottotetto non può superare mt. 2,70. E’ consentita la realizzazione di abbaini nel limite complessivo di 1/3 della lunghezza della falda su cui prospetta e di altezza, dal piano di calpestio all’intradosso della fine del solaio, non superiore a metri 1,80.
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1. Si definisce rapporto di copertura il rapporto percentuale fra la superficie coperta di un edificio e la superficie fondiaria.
2. Per superficie fondiaria Sf si intende la superficie totale quale risulta dalla documentazione catastale, nonché dalla documentazione relativa a contratti di affitto o diritti di godimento.
1. Le altezze di un edificio sono definite come dal seguente prospetto:
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N.D. |
ALTEZZA |
DEFINIZIONE |
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1 |
Altezza utile |
L'altezza utile in un punto di uno spazio chiuso, o di uno spazio aperto coperto, è la distanza tra la superficie di calpestio e l'intradosso della chiusura superiore o della partizione interna superiore in quel punto; la misura va effettuata senza tener conto: - delle travi ricalate; - delle irregolarità e dei punti singolari; - delle attrezzature di arredo fisso interne al vano (quali ad esempio armadi a muro o mensole che non diano luogo a soppalchi); - degli infissi interni, o controsoffitti. L'altezza utile è la misura che si considera ai fini della individuazione degli spazi fruibili e di quelli non fruibili.
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2 |
Altezza utile netta media - H |
L'altezza utile netta di un punto di uno spazio chiuso o di un spazio aperto coperto corrisponde alla misura dell'altezza utile, come definita al precedente punto 1, tenendo però conto, in eventuale detrazione: - delle attrezzature di arredo fisso interne al vano; - degli infissi interni, o controsoffitti. L'altezza utile netta media di un vano (detta anche altezza virtuale), quando l'intradosso superiore è inclinato con pendenza costante, è data dalla media delle altezze utili nette, escludendo però quelle parti dello spazio che eventualmente siano non fruibili. Quando l'intradosso superiore è inclinato con pendenze non costanti o curvo è data dal rapporto fra il volume del vano e la sua superficie, sempre non considerando le eventuali porzioni di vano non fruibili. L'altezza utile netta media (h) è la misura che si considera ai fini del rispetto dei requisiti di altezza minima dei vani, fissati dalla norma.
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3 |
Altezza del fronte di un edificio - Hf |
Si definisce altezza di un fronte di edificio la massima differenza di quota (ossia la differenza misurata nel punto lungo il fronte in cui essa è massima) fra la quota del piano di utilizzo del terreno esterno al piede di ciascun fronte, ossia la quota del marciapiede stradale, dell'area cortiliva o del terreno naturale stimato, e la quota di: - intersezione fra il piano del fronte e l'intradosso del solaio sovrastante l’ultimo piano che determina Se; - linea di gronda per gli edifici con copertura inclinata fino a 35% o per coperture diverse dalle falde; - del linea di colmo per gli edifici con copertura inclinata maggiore di 35%; Dalla misura dell'altezza restano esclusi: - i locali per impianti tecnici/tecnologici; - le componenti di impianti dell'edificio. I parapetti di coperture piane, purchè di altezza non superiore a m. 1,20 (eventuali parapetti di altezza superiore vanno computati nell'altezza del fronte). La quota del marciapiede dell’edificio non potrà superare la quota del marciapiede stradale di una misura superiore al 5% della mutua distanza. Se la quota del marciapiede pubblico è superiore a quella del terreno sistemato l’altezza massima va misurata da quest’ultima. Salvo che per le zone “A”, la misura dell’altezza non tiene conto del vano scala, dell’ascensore e di canne fumarie, né delle maggiorazioni corrispondenti a bocche di lupo o agli accessi esterni, carrabili e pedonali, al piano seminterrato o interrato, purché gli accessi stessi, realizzati in trincea rispetto alla linea di terra, non siano di larghezza superiore a m. 3, salvo prescrizioni di sicurezza impartite dagli organi preposti.
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4 |
Altezza massima - Hm |
L’altezza massima (Hm) è la massima fra le altezze delle fronti (Hf) del fabbricato o, nel caso di terreno in pendenza, la media fra le altezze delle fronti (Hf) a monte e a valle.
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5 |
Altezza di un edificio - H |
Si definisce altezza di un edificio la media delle altezze dei suoi fronti.
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6 |
Altezza dei piani - Hp |
L’altezza dei piani (Hp) è data dalla differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura dal pavimento all’intradosso del soffitto o della copertura. In tale misura non si tiene conto delle travi e delle capriate a vista. Qualora la copertura sia a falde inclinate il calcolo dell’altezza si effettua come al punto precedente.
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Altezza utile degli spazi locali - Hu |
L’altezza utile degli spazi locali (Hu) è data dall’altezza misurata da pavimento a soffitto. Nei locali aventi soffitti inclinati ad una pendenza o curvi, l’altezza utile si determina calcolando l’altezza media risultante dalle altezze minima e massima della parte interessata. Nei locali con soffitti inclinati a più pendenze o curvi, l’altezza utile si determina calcolando l’altezza virtuale data dal rapporto Vu/Su dove Vu è il volume utile dello spazio interessato e Su la relativa superficie utile.
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1. Le distanze si misurano su di un piano orizzontale a partire dal perimetro della superficie coperta del fabbricato comprensiva di eventuali elementi aggettanti superiori a m 1.50.
2. Le distanze vengono definite come dal seguente prospetto:
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N.D. |
DISTANZA |
DEFINIZIONE |
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1 |
Distanza dai confini di proprietà o di zona - D.1 |
E’ la distanza minima intercorrente tra il fabbricato ed il confine. Si intende come confine oltre che la linea di separazione delle diverse proprietà esistenti o la linea che definisce i diversi lotti o ambiti dei piani attuativi, anche la linea di delimitazione di zone dei piani urbanistici e quella di aree pubbliche per servizi o attrezzature individuata negli strumenti urbanistici. Ai fini del calcolo delle distanze dai confini non vengono considerati i confini con le zone agricole “E”. La distanza dai confini di proprietà o di zona - D.1 è la distanza minima intercorrente tra il fabbricato ed il confine di proprietà, di zona o stradale. Comunque, gli interrati possono essere realizzati ad una distanza non inferiore a ml. 1,50.
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2 |
Distanza tra edifici - D.2 |
La distanza tra edifici - D.2 è la distanza minima intercorrente tra edifici prospicienti di norma superiore ad Hf e comunque non inferiore a ml. 10,00.
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3 |
Distanza dalle strade - Ds |
è la distanza minima tra l’edificio ed il ciglio della sede stradale, comprensiva di marciapiede e delle aree pubbliche di parcheggio e di arredo stradale. Ai fini dell’applicazione delle Norme di Piano e del presente regolamento, vanno considerati oltre alle pareti esterne del fabbricato, i piani circoscritti alle strutture verticali e i corpi edilizi interrati.
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4 |
Indice di visuale libera - Ivl |
L’indice di visuale libera – (Ivl) è il rapporto fra la distanza delle varie fronti del fabbricato dai confini di zona, di proprietà, e l’altezza delle fronti stesse (D/Hf). In corrispondenza degli angoli del fabbricato, le zone di visuale libera che non devono sovrapporsi, relative alle due fronti, si raccordano con linea retta.
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1. I volumi di un edificio sono definiti come dal seguente prospetto:
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N.D. |
VOLUME |
DEFINIZIONE |
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1 |
Volume utile - Vu |
È la somma dei prodotti delle superfici utili per le relative altezze utili. (Ai sensi dell’art.13, comma 7, del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, non sono computabili ai fini della volumetria utile gli eventuali volumi aggiuntivi relativi agli impianti tecnici/tecnologici).
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2 |
Volume lordo - Vl |
È il volume complessivo, misurato all’esterno vuoto per pieno di tutte le parti costruite fuori terra, dalla linea di stacco dell’edificio dal terreno circostante con riferimento alla configurazione finale, alla copertura compresa, escluso i balconi aggettanti e le terrazze scoperte.
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3 |
Volume totale - Vt |
È il volume complessivo, misurato vuoto per pieno di tutte le parti costruite fuori e dentro terra, dal piano di calpestio più basso alla copertura compresa, escluso i balconi aggettanti e le terrazze scoperte, misurato all’esterno.
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1. Gli interventi in zona agricola sono definiti come dal seguente prospetto:
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N.D. |
PARAMETRI |
DEFINIZIONE |
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1 |
Superficie agricola utilizzata - S.A.U. |
Si intende la superficie fondiaria depurata delle tare improduttive. Per le norme relative alle zone agricole E, si fa riferimento alla S.A.U. dell’azienda agricola, intendendo per superficie i terreni in proprietà sottoposti a gestione tecnico-economica unitaria. |
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2 |
Imprenditore agricolo a titolo principale (IATP) |
Si considera a titolo principale l’imprenditore agricolo che dedichi all’attività produttiva almeno i due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall’attività medesima almeno i due terzi del proprio reddito globale risultante dalla propria posizione fiscale. Nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva CEE 75/268, il tempo di lavoro ed il reddito agricolo sono ridotti al 50%. Ai fini edificatori si considera IATP ai sensi della vigente legislazione regionale il soggetto in possesso della documentazione comprovante tale titolo rilasciata in data non anteriore a sei mesi.
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3 |
Unità di lavoro a tempo pieno - U.l |
Si intende una unità di lavoro alla quale corrispondono 288 giornate lavorative annue (equiparate a livello comunitario a 2300 ore annue). |
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4 |
Allevamento domestico |
Si definisce allevamento domestico un allevamento destinato al consumo familiare. |
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5 |
Allevamento zootecnico intensivo |
Si definisce allevamento zootecnico intensivo un allevamento nel quale il carico complessivo di bestiame medio annuo non supera i 40 q.li di peso vivo per ettaro di S.A.U. In via transitoria, sino all’approvazione del piano zonale agricolo provinciale, il carico complessivo di bestiame medio annuo non dovrà superare, per gli insediamenti di nuovo impianto, i 20 q.li di peso vivo per ettaro di S.A.U. |
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6 |
Allevamento industriale |
Si definisce allevamento industriale l’allevamento che supera il carico di bestiame per ettaro di cui al numero precedente. Tali allevamenti sono subordinati alla definizione del piano zonale agricolo provinciale nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento CEE 2066/92 che definisce la densità di bestiame per ettaro che il territorio può sopportare, espresso in UBA: 3,5/UBA/ha 1993 3,0/UBA/ha 1994 2,5/UBA/ha 1995 2,0/UBA/ha 1996 Tale unità di misura è stata introdotta dal regolamento CEE N. 2066/92 che stabilisce le norme generali del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine. Il premio è commisurato in ragione del numero totale di capi considerati beneficiari del premio speciale e per vacca nutrice e viene limitato applicando un coefficiente di densità dei capi detenuti dall’azienda. Tale coefficiente è espresso in numero U.B.A. (unità bestiame adulto) ed è correlato alla superficie foraggiera aziendale adibita all’alimentazione degli animali presenti nell’azienda stessa. |
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7 |
Piano di sviluppo aziendale - P.S.A. |
Il piano di sviluppo aziendale (P.S.A.) deve contenere le indicazioni previste dalla vigente normativa regionale in materia. |
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8 |
Piano di sviluppo aziendale semplificato - P.S.A. semplificato |
Il piano di sviluppo aziendale semplificato (P.S.A. semplificato) è la relazione illustrante le caratteristiche dell’azienda prima e dopo gli interventi edilizi previsti relativamente a: - titolo di godimento dei terreni; - superficie dell’azienda; - forma di conduzione dell’azienda; - giornate lavorative prestate dalla mano d’opera familiare e non; - produzioni vegetali; - produzioni animali; - bilancio alimentare complessivo.
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9 |
Serra fissa |
Per “serra fissa” si intendono le costruzioni stabilmente collegate al suolo mediante opere murarie o simili destinate alla coltivazione di colture specializzate.
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Unità fondiaria agricola - (U.F.A.) |
Per “unità fondiaria agricola”, o semplicemente “unità agricola”, ai fini del P.R.G., si intende l'insieme dei terreni e dei fabbricati costituenti un'unità tecnico - economica condotta unitariamente da un imprenditore agricolo o da forme giuridiche ad esso assimilabili secondo la vigente legislazione in materia (società di persone, società di capitali, cooperative). L'unità fondiaria agricola costituisce l'unità di intervento per il rilascio di permessi di costruire finalizzati all'attività agricola. L'unità fondiaria agricola può essere costituita da terreni in proprietà (dell'imprenditore o dei componenti del suo nucleo familiare), in affitto con contratto di affitto regolarmente registrato di durata almeno quinquennale, o con altri diritti di godimento quali: usufrutto, comodato, enfiteusi, benefici parrocchiali. Nei casi in cui l'unità agricola non sia costituita esclusivamente da terreni in proprietà la richiesta di permesso di costruire dovrà essere avanzata da tutte le proprietà interessate, tranne nei casi espressamente previsti dalla legislazione in materia. I terreni non in proprietà che siano stati computati come facenti parte di una unità agricola ai fini del rilascio di un permesso di costruire, non sono successivamente computabili ai fini dell'edificazione in un'altra unità agricola, anche in caso di cessazione del contratto di affitto o del titolo di godimento. L'unità agricola può essere costituita da più appezzamenti di terreno non contigui tra loro (corpi aziendali). In tali casi gli interventi edilizi di norma dovranno essere ubicati nel corpo aziendale dove già insistono altri fabbricati o in assenza di questi nel corpo aziendale di superficie maggiore; ubicazioni diverse degli interventi edilizi potranno essere ammesse solo in presenza di esigenze organizzative aziendali, debitamente documentate da una apposita relazione tecnica, o nei casi in cui siano presenti vincoli restrittivi alla edificabilità nei corpi aziendali già dotati di edifici o di superficie maggiore. Per la valutazione della sussistenza di tali condizioni il sindaco si avvale del parere della C.E.C. L'unità agricola può essere costituita da terreni ricadenti nel territorio di comuni diversi; in tal caso le richieste di permesso di costruire per interventi di NC, RI, AM, che facciano riferimento, ai fini del computo della edificabilità, a terreni siti in comuni diversi devono sempre essere accompagnate da certificato di destinazione urbanistica che attesti l'inserimento delle aree in questione in zona “E” e gli eventuali permessi di costruire già rilasciati su tali aree. |
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11 |
Superficie fondiaria dell’unità agricola (SF) |
Per superficie di un'unità fondiaria agricola si intende la superficie totale quale risulta dalla documentazione catastale, nonché dalla documentazione relativa a contratti di affitto o diritti di godimento. |
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12 |
Centro aziendale agricolo (CAA) |
Si considera centro aziendale agricolo l’insieme di edifici, generalmente contigui attorno ad un'unica area di pertinenza, realizzati ai fini dell'attività produttiva di un'unità fondiaria agricola. |
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13 |
Abitazione rurale (AR) |
Le abitazioni rurali sono quelle comprese nel territorio agricolo, identificato dallo strumento urbanistico generale e sono soggette a prescrizioni particolari e a tutte le norme relative agli altri fabbricati destinati alla residenza. In particolare, la progettazione di nuovi fabbricati ad uso abitativo realizzati in zona agricola deve essere giustificata da appositi studi sui caratteri insediativi e tipologici e sulle caratteristiche architettoniche e storiche dei manufatti esistenti al 1960 e sull’inserimento degli stessi nel paesaggio rurale. Gli edifici rurali devono essere situati su terreni asciutti. Ove ciò non sia possibile, gli interrati e i piani a livello di campagna devono essere protetti dalla umidità con idonei accorgimenti ed impermeabilizzazioni. In assenza di scantinati, tutti i locali del piano terra devono essere muniti di vespai, alti non meno di cm 40. Sono vietate le comunicazioni interne tra le stalle e le abitazioni, anche attraverso scale e passaggi chiusi, anche se con infissi. Ogni edificio rurale deve essere munito di canali di gronda e pluviali e deve essere circondato, per tutto il perimetro, da un marciapiede costruito a regola d'arte e largo non meno di 1.00 mt. I cortili, le aie, gli orti e gli altri annessi devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche. In qualsiasi caso devono comunque essere rispettati i distacchi di cui al D.M. 01.04.1968 n° 1044. Le stalle devono avere ventilazione ed illuminazione adeguate; una altezza minima di mt 3.00; il pavimento costruito con materiali impermeabili e munito di necessari scoli; le pareti intonacate a cemento e rivestite con materiale impermeabile sino ad un'altezza di mt 2.00; le mangiatoie realizzate con angoli lisci e arrotondati e con materiale facilmente lavabile. Nelle nuove abitazioni rurali la realizzazione di locali accessori all’attività agricola (di cui all’art. 71 della L.R. 18/83 nel testo vigente) possono essere realizzati esclusivamente ai piani interrato, seminterrato o piano terreno e devono essere indipendenti dall’abitazione e senza comunicazione con la stessa.
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1. Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio si attuano per mezzo di strumenti attuativi preventivi e di strumenti attuativi diretti.
1. Gli strumenti attuativi preventivi, sulla base della progettazione urbanistica generale del P.R.G., definiscono la progettazione urbanistica di dettaglio a premessa della progettazione edilizia delle opere.
2. La realizzazione delle opere previste dagli strumenti attuativi preventivi approvati è soggetta a permesso di costruire oppure a denuncia di inizio attività (D.I.A.).
3. Sono strumenti attuativi preventivi (ovvero Piani urbanistici attuativi) i seguenti:
- P.P. Piani particolareggiati, di iniziativa pubblica o privata;
- P.E.E.P. Piani per l’edilizia economica e popolare;
- P.I.P. Piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi
- P.d.R. Piani di recupero di iniziativa pubblica o privata
- P.I.I. Programmi integrati di intervento
- P.R.U. Programmi di recupero urbano
- P.S.A. Piani di sviluppo aziendali
1. Per gli interventi previsti da strumenti attuativi preventivi approvati, o per gli interventi per i quali non è prescritta la formazione di uno strumento attuativo preventivo, il P.R.G. si attua a mezzo di strumenti attuativi diretti, che sono:
- il permesso di costruire di cui al titolo II, capo II (artt. da 10 a 15), del T.U. n. 380/2001, e successive modificazioni;
- la denuncia di inizio attività di cui agli artt. 22 e 23 del T.U. n. 380/2001, e successive modificazioni.
1. La realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia può essere permessa se si verificano tutte le seguenti condizioni:
- che il progetto sia conforme alle destinazioni d'uso, agli indici urbanistici ed edilizi, alle prescrizioni e ai vincoli previsti dal P.R.G.;
- che il terreno sia servito dalle opere di urbanizzazione primaria o che queste siano state programmate dall’amministrazione comunale secondo quanto indicato all’art. 12, comma 2, del T.U. n. 380/2001, o in alternativa, che gli interessati assumano impegno della loro realizzazione contemporaneamente all’attuazione dell’intervento oggetto del permesso di costruire o di denuncia di inizio attività.
2. Le opere di urbanizzazione devono essere completate e, se richiesto, cedute all’amministrazione prima dell’occupazione ed uso dell’edificato.Nei casi previsti è inoltre richiesto che risulti approvato e convenzionato lo strumento attuativo preventivo al cui interno sia eventualmente contenuto l'intervento oggetto di richiesta di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività (D.I.A.).
1. Per disciplinare la realizzazione delle opere di interesse pubblico qualora dette opere vengano realizzate o gestite da soggetti diversi dall’amministrazione comunale, nonché per regolamentare le eventuali modalità d’uso transitorio delle aree a destinazione pubblica ma non ancora utilizzate a tal fine, l’amministrazione comunale può ricorrere a convenzioni speciali da definire di volta in volta quanto a contenuto particolare e durata.
2. In comparti edificatori specifici nei quali gli interventi sono da coordinare opportunamente, o nei quali è prevista, a carico dei soggetti attuatori, la contestuale realizzazione e cessione di specifiche opere di urbanizzazione primaria, è necessario che sia presentato un progetto unitario accompagnato da convenzione che disciplina la realizzazione e cessione gratuita delle opere di urbanizzazione. Il rilascio del permesso per l’attuazione di tale progetto unitario è subordinato alla sottoscrizione di tale convenzione ovvero atto unilaterale d’obbligo registrato e trascritto alla competente agenzia del territorio per la cessione delle aree interessate dalle opere di urbanizzazione.
3. Il perimetro dei comparti edificatori nei quali è prescritto un tale progetto unitario convenzionato è individuato nelle planimetrie dello strumento urbanistico vigente.
1. Ai fini della presentazione della richiesta di approvazione dei piani particolareggiati di iniziativa privata, i proprietari richiedono, preventivamente, al comune, l’autorizzazione a procedere. Ottenuta l’autorizzazione, i proprietari inoltrano la richiesta di approvazione.
2. La richiesta di approvazione, inviata al comune e firmata dal richiedente e dal progettista, deve contenere l’oggetto della domanda e l’elenco degli allegati. Dei soggetti sopracitati devono essere riportati generalità, residenza, codice fiscale e, limitatamente al progettista, ordine professionale di appartenenza e numero di iscrizione. Il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità il titolo giuridico che legittima la sua richiesta.
3. La richiesta dovrà essere documentata con gli elaborati di cui all’articolo seguente.
1. Gli elaborati e la documentazione minima necessari da allegare alla richiesta, salvo diversa indicazione delle norme del P.R.G. ed in conformità alle norme regionali, è la seguente:
- Stato di fatto
Elaborati grafici
· planimetria in scala 1:500 della zona prima dell’intervento, con l’individuazione di un caposaldo fisso permanente cui riferirvi le curve di livello;
· planimetria con il rilievo del verde esistente indicando: le principali essenze legnose; le costruzioni e i manufatti di qualsiasi genere; gli elettrodotti, i metanodotti, le fognature e gli impianti di depurazione, gli acquedotti e le relative servitù ed altre eventuali infrastrutture; la viabilità e la toponomastica; altri eventuali vincoli;
· piante schematiche di tutti i piani in scala 1:200, per i piani attuativi comprendenti aree edificate. Possono essere utilizzate le planimetrie catastali eventualmente aggiornate, anche nelle destinazioni. Se le planimetrie dello stato di fatto in scala 1:200 contengono informazioni geometriche e strutturali esse possono essere allegate alla domanda di permesso di costruire degli interventi di recupero edilizio previsti dal P.P. per supportare la dimostrazione che gli interventi edilizi progettati non arrecano aggravi alla situazione statica degli edifici contigui;
· sezioni e profili del terreno in scala 1:500, eseguite nei punti più rilevanti (almeno due).
Documentazione
· estratto di mappa catastale in scala 1:1000/1:2000, con presentazione dei limiti di proprietà, e certificato catastale riportante particelle, superficie, destinazione, redditi ecc.;
· documentazione fotografica, formato minimo 10 x 15, con indicazione dei punti di ripresa.
- Stato di progetto
Elaborati
· Relazione illustrativa contenente:
¨l’analisi del contesto ambientale e, in particolare, per i piani che comprendono
edifici esistenti, l’analisi storica e l’analisi della consistenza dei medesimi;
¨la descrizione delle caratteristiche funzionali, formali e tecniche dell’intervento in rapporto al contesto ambientale;
¨l’illustrazione del programma di attuazione del piano;
¨i costi dettagliati delle opere di urbanizzazione da realizzarsi direttamente dal richiedente;
¨la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) quando richiesta dalle norme vigenti o dalle norme di P.R.G., estesa anche alle eventuali opere esterne all’area d’intervento connesse all’urbanizzazione.
· Relazione geologica – geotecnica contenente:
¨una valutazione sulle modificazioni che l’intervento porta nell’ambiente con riferimento alla relazione specifica del P.R.G. In particolare dovrà valutare l’aspetto geologico dell’area e le sue caratteristiche per la fattibilità dell’insieme delle opere e la loro compatibilità con la stabilità e l’assetto idrogeologico del terreno di insediamento, mentre per la progettazione delle singole opere, valgono le norme specifiche. La relazione deve essere firmata da tecnici dotati di abilitazione idonea ai sensi di legge. La relazione geologica-geotecnica deve contenere almeno gli elementi necessari alla verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio ai sensi dell’art. 89 del d.P.R. 06-06-2001, n. 380, con riferimento al D.M. 11.03.1988.
· Norme tecniche di attuazione. Dovranno contenere di massima i seguenti dati di fatto e di progetto:
¨Superficie d’intervento;
¨Superficie catastale;
¨Superficie territoriale St. Qualora l’intervento comprenda zone omogenee a destinazione diversa, va specificata la St relativa a ciascuna zona omogenea;
¨Superficie fondiaria Sf;
¨Superficie fondiaria Sf di ciascun lotto o unità minima di intervento, riportata secondo l’ordine indicato nella planimetria di progetto;
¨Superficie utile Su e/o volume V totali esistenti nonché massimi ed eventualmente minimi realizzabili, distinti secondo le varie destinazioni d’uso ammesse;
¨Superficie utile Su e/o volume V esistenti nonché massimi ed eventualmente minimi realizzabili su ciascun lotto o unità minima d’intervento, distinti secondo le varie destinazioni d’uso ammesse;
¨Indice di utilizzazione fondiaria di progetto Uf = Su/Sf e/o indice di fabbricabilità fondiaria di progetto If=V/Sf massimi ed eventualmente minimi realizzabili in totale e in ciascun lotto o unità minima di intervento;
¨Superficie destinata alle opere di urbanizzazione primaria, distinta in superficie per strade, superficie per parcheggi, superficie per verde pubblico di urbanizzazione primaria, superficie per impianti tecnici;
¨Superficie destinata alle opere di urbanizzazione secondaria, distinta in superficie per il verde pubblico attrezzato a parco, per il gioco, lo sport e superficie per attrezzature specifiche;
¨Rapporti tra i parametri di cui sopra corrispondenti a quelli prescritti dal P.R.G.;
¨Superficie eventualmente destinata a verde privato e a verde condominiale;
¨Altezza degli edifici ed eventuali tipologie edilizie da adottare;
¨Caratteristiche dimensionali e tecniche delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
¨Attuazione degli interventi previsti dal piano (comparti, stralci, unità minime di intervento, ecc.) con definizione dei tempi di realizzazione delle opere di urbanizzazione in relazione al rilascio delle singole concessioni o autorizzazioni;
· Norme relative alla definizione della qualità dell’intervento con riferimento a:
¨Spazi esterni ed elementi di arredo urbano ed ambientale;
¨verde pubblico e privato;
¨materiali da impiegare nelle finiture delle costruzioni con indicazione dei colori;
¨recinzioni;
¨materiali e particolari costruttivi delle opere di urbanizzazione (percorsi, passi carrai, manufatti esterni relativi all’erogazione dei servizi, piazzali per bus, piazzole per la raccolta rifiuti solidi urbani, ecc..);
¨numero e caratteristiche degli accessi carrai.
· Schema di convenzione contenente:
¨gli obblighi del soggetto attuatore del piano secondo quanto previsto dalle vigenti norme.
¨In particolare, per i piani particolareggiati di iniziativa privata, essa prevede:
* la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
* l’assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi a tutte le opere di urbanizzazione primaria inerenti il P.P., nonché l’assunzione degli oneri per la costruzione delle opere di urbanizzazione secondaria;
* i termini di ultimazione delle successive fasi di intervento previste dal programma di attuazione allegato al progetto;
* l’impegno da parte della proprietà alla manutenzione delle opere di urbanizzazione fino a quando tali opere non vengano acquisite dal comune in base alla convenzione stessa;
* congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
¨La convenzione, da trascriversi a cura e spese della proprietà, deve essere approvata dal competente organo comunale nei modi e forme di legge, ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione.
· Elaborati grafici
¨planimetrie di progetto in scala 1:500 con l’indicazione delle diverse destinazioni urbanistiche del comparto e delle relative superfici. Dovranno essere indicati i lotti edificabili o le aree di sedime dei fabbricati, le strade, i marciapiedi, le piazze debitamente quotate, gli spazi di verde attrezzato (pubblico/privato) eventuali utilizzazioni in sotterraneo e servizi centralizzati, spazi per servizi e per verde attrezzato, spazi pubblici di sosta e parcheggio. In particolare dovranno essere indicate in scala 1:200 le sezioni stradali della viabilità riportanti percorsi pedonali e piste ciclabili con riferimento all’eliminazione delle barriere architettoniche;
¨sezioni e profili in scala 1:500 con l’indicazione delle tipologie edilizie e relative destinazioni d’uso. Per interventi di particolare importanza sono raccomandate inoltre tavole rappresentanti prospettive o assonometrie riferite ai principali punti di visuale;
¨progetto di massima degli impianti tecnici delle opere di urbanizzazione e delle reti di distribuzione con definizione degli allacciamenti ai pubblici servizi (rete idrica, fognante, energia elettrica, telefonica, gas, impianto di depurazione, ecc.).
· Documentazione
¨parere preventivo del comando provinciale dei vigili del fuoco. In luogo del parere preventivo, nei casi nei quali non è prescritto o comunque non è rilasciato dal comando provinciale dei VV.FF., deve essere depositata presso il comune apposita dichiarazione a firma e sotto la responsabilità del soggetto attuatore del piano e del progettista, in cui si attesti che nel progetto sono state rispettate tutte le norme di sicurezza antincendio vigenti;
¨preventiva approvazione della soprintendenza nel caso in cui il piano preveda interventi su immobili vincolati ai sensi del D.lg. n. 42 del 22.01.2004;
¨autorizzazione della provincia o dell’A.N.A.S., nel caso in cui il piano preveda l’apertura di nuovi accessi carrai rispettivamente su strade provinciali o statali o preveda l’esecuzione di manufatti in adiacenza alle medesime strade;
¨parere del competente ufficio ai sensi dell’art. 89 del d.P.R. 06-06-2001, n. 380;
¨approvazione dei progetti di massima da parte delle aziende fornitrici dei servizi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal piano, quali ENEL, servizi telefonici, aziende municipalizzate, ecc.;
¨altri nulla-osta ed autorizzazioni di organi diversi dal comune, qualora richiesti da leggi e regolamenti specifici.
1. I piani attuativi di iniziativa privata, sentito il parere della C.E.C., sono approvati dal comune.
2. L’esecuzione è subordinata alla stipula ed alla trascrizione presso la conservatoria dei registri Immobiliari della convenzione tra il comune ed il soggetto attuatore.
3. Prima della stipula e della trascrizione della convenzione non possono essere rilasciati i permessi di costruire relativi alle opere di urbanizzazione e/o agli interventi edilizi previsti dal piano stesso.
4. Prima dell’ultimazione e consegna al comune delle opere di urbanizzazione primaria, non vengono rilasciati certificati di agibilità relativi agli interventi edilizi previsti.
5. La validità del piano non può essere superiore a dieci (10) anni.
1. Il responsabile dell’ufficio ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare, entro un congruo termine, il progetto delle aree stesse, secondo le previsioni dello strumento urbanistico generale, nonché, ove esistente, del programma pluriennale di attuazione.Decorso inutilmente detto termine, il suddetto responsabile provvede per la compilazione d'ufficio.
2. Il progetto di piano d'ufficio, approvato dall’organo comunale, è notificato in via amministrativa ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro trenta giorni dalla notificazione, prorogabili a domanda degli interessati, se l'accettino ed intendano attuarlo.Qualora i proprietari intendano attuare il progetto compilato d’ufficio, il comune ha facoltà di variare il progetto, tenendo conto delle eventuali richieste degli interessati e della loro compatibilità con gli obiettivi del progetto stesso. In caso contrario, il comune ha facoltà di procedere all'espropriazione delle aree.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso in cui i proprietari, pur avendo dichiarato di aderire, non presentino il progetto nel termine assegnato o lo presentino incompleto negli elaborati prescritti oppure lo presentino con previsioni difformi rispetto alle norme dello strumento urbanistico generale.
1. Per i piani attuativi di iniziativa pubblica trovano applicazione le norme di cui al precedente capo, integrate da quelle previste dai successivi artt. 29 e 30.
1. La documentazione da allegare ai piani particolareggiati di iniziativa pubblica deve contenere, oltre a quella stabilita dall’articolo 25, l’elenco catastale delle proprietà da espropriare o da acquisire, nonché una relazione economico-finanziaria contenente i costi di acquisizione e di urbanizzazione dell’area.
1. I piani attuativi di iniziativa pubblica sono approvati dal comune nel rispetto delle procedure previste dalle norme regionali.
1. Sono «beni immobili» ai sensi dell'art. 812 del Codice Civile, o semplicemente «immobili»:
a. il suolo, ovvero le unità di suolo o «aree»;
b. le costruzioni edilizie;
c. gli alberi;
d. i corpi idrici (i corsi d'acqua, le sorgenti, e simili).
2. Opera edilizia o costruzione edilizia è qualsiasi manufatto, fissato al suolo o posto sul suolo o incorporato nel suolo, avente caratteristiche di stabilità e consistenza.
3. Ai fini del presente regolamento le costruzioni edilizie sono classificate in quattro categorie:
a. gli edifici;
b. gli impianti, o strutture tecnologiche;
c. le infrastrutture;
d. i manufatti diversi.
1. Edificio è qualunque costruzione stabile di rilevanza spaziale tridimensionale, dotata di copertura, che delimita uno spazio (o più spazi, anche su più piani) funzionale a contenere più persone nell'atto di svolgere un'attività o in riposo.
2. Rientrano fra gli edifici, fra l'altro, quelli costituiti da tettoie, pensiline, chioschi (non automatizzati), tensostrutture, cupole geodetiche, stadi coperti (anche solo parzialmente), parcheggi multipiano, serre fisse.
1. Impianto è qualunque costruzione stabile, di rilevanza spaziale tridimensionale, non assimilabile ad un edificio dal punto di vista della conformazione, in quanto non delimitante uno spazio coperto funzionale alla permanenza di persone.
2. Sono ad esempio impianti le strutture tecnologiche: macchinari produttivi o che forniscono un servizio (non costituenti componenti di edifici); silos e serbatoi le cui normali condizioni di funzionamento non prevedono la presenza di persone all'interno, bacini di accumulo di liquidi o liquami, torri piezometriche, tralicci, nastri trasportatori, cabine elettriche, centrali termiche non di pertinenza di edifici, impianti di trasformazione di energia, impianti di potabilizzazione e di depurazione, discariche e inceneritori di rifiuti, autosilos meccanizzati e quanto può essere assimilato ai predetti.
3. Sono inoltre compresi in questa categoria le costruzioni atte a contenere più persone, ma prive di copertura: ad esempio gli impianti sportivi o per lo spettacolo scoperti (campi da gioco, piste sportive, arene e cinema all'aperto, piscine e simili, e relative gradinate non determinanti locali utilizzabili sottostanti).
1. Sono infrastrutture le costruzioni diverse dagli edifici, che hanno rilevanza spaziale prevalentemente lineare e caratteri funzionali di connessione fra due punti del territorio.
2. Sono infrastrutture:
a. per la mobilità: le strade, i percorsi pedonali e ciclabili, le piste aeroportuali, ferrovie e altri sistemi per la mobilità di persone o merci, quali metropolitane, tramvie, teleferiche, seggiovie, sciovie e simili;
b. tecnologiche: per il trasporto di energia, di combustibili, di liquidi e di informazioni tramite condutture (acquedotti, fognature, canalizzazioni, elettrodotti, gasdotti, condutture elettriche, telefoniche, ottiche e simili).
1. Rientrano nei manufatti diversi tutte le costruzioni non classificabili come edifici o impianti o infrastrutture, e cioè, a titolo di esempio non esaustivo:
a. le opere di sostegno e di contenimento: muri di sostegno e contenimento, briglie, opere di difesa spondale, argini, pozzi, maceri, moli, barriere antirumore e simili;
b. le recinzioni in qualunque materiale (eccetto la sola siepe viva);
c. le pavimentazioni, massicciate e piattaforme sul suolo, i parcheggi a raso;
d. i manufatti di servizio urbano e di arredo urbano: fontane, fioriere, pergole, gazebi, lapidi, monumenti, panchine, contenitori per rifiuti, erogatori automatici di merci o informazioni, elementi di delimitazione, cabine per servizi igienici, cabine telefoniche, pali per l'illuminazione, cartelli stradali;
e. le opere cimiteriali (non aventi le caratteristiche di edificio): tombe, steli, monumenti funebri;
f. le opere provvisionali: ponteggi, puntellamenti, gru e montacarichi di carattere provvisorio, e simili.
1. Le costruzioni, il suolo e gli altri immobili, nonché i loro reciproci rapporti di integrazione e di pertinenza, determinano unità più complesse, significative dal punto di vista funzionale.
2. Ad un primo livello di complessità si riconoscono le «unità organiche», definite come oggetti composti da un immobile avente un ruolo dominante o principale, e da eventuali altri immobili della stessa categoria o di categorie diverse, legati al primo da un ruolo accessorio ovvero pertinenziale.
3. Fra le «unità organiche», ai fini del R.E.C. si riconoscono in particolare alcune tipologie principali, in relazione all'oggetto dominante:
a. le unità edilizie (U.E.);
b. le unità fondiarie;
c. le unità impiantistiche;
d. le unità infrastrutturali.
1. Si definisce «unità edilizia» l'unità organica costituita da un edificio, quale oggetto dominante, nonché dall'area e dalle eventuali altre pertinenze.
2. Sono pertinenze di un edificio gli immobili che, pur autonomamente individuabili, non svolgono una funzione indipendente, ma sono posti in rapporto durevole di relazione subordinata, al servizio della funzione o delle funzioni dell'edificio: area di pertinenza, o lotto, corpi accessori, anche staccati dall'edificio principale, destinati a funzioni pertinenziali (quali garages, cantine, centrale termica e altri impianti), e inoltre alberature, impianti e altri manufatti di pertinenza, quali le recinzioni, le pavimentazioni, ecc.. Qualora l'edificio non abbia alcuna pertinenza esso coincide con l'U.E.
3. Nel caso di un insieme di più edifici in aderenza, ciascuna porzione funzionalmente autonoma (da terra al tetto) rispetto a quelle contigue è identificabile come autonomo edificio e da luogo ad una propria U.E. Qualora due edifici aderenti costruiti originariamente come due U.E. indipendenti, siano stati organicamente connessi dal punto di vista funzionale e distributivo, sono da considerare un'unica U.E.
1. Si definisce «unità fondiaria» l'unità organica costituita, quale oggetto dominante, da un'area, o porzione di suolo, individuabile sulla base di attributi di natura giuridica o economica, e dalle sue eventuali pertinenze (costruzioni accessorie, alberature, ecc.); l'area cioè non è edificata, oppure le eventuali costruzioni soprastanti hanno un carattere accessorio o pertinenziale rispetto all'area. Sono unità fondiarie:
a. le unità preordinate all'edificazione, dette anche «lotti liberi» o «lotti inedificati»;
b. le «corti comuni», ovvero gli spazi scoperti di pertinenza di più unità edilizie circostanti;
c. gli spazi collettivi urbani, quali i giardini pubblici, le piazze e simili;
d. le unità poderali, costituite dai terreni di un'azienda agricola e dalle relative costruzioni al servizio della conduzione dell'azienda.
1. Si definisce «unità impiantistica» l'unità organica composta da un impianto, quale oggetto dominante, nonché dall'area di pertinenza e da eventuali altri immobili, quali oggetti complementari o pertinenziali.
1. Si definisce «unità infrastrutturale» l'unità organica composta da una infrastruttura o un insieme di infrastrutture, quale oggetto dominante, nonché da altre costruzioni, aree, alberature, quali oggetti complementari o pertinenziali.
1. L'unità edilizia, o organismo edilizio, può essere scomposta secondo diverse logiche di scomposizione; si definiscono in particolare le quattro seguenti:
a. unità immobiliari e parti comuni;
b. spazi funzionali diversamente caratterizzati;
c. componenti strutturali e tecnologiche;
d. spazi a diverso grado di protezione.
1. Si definisce unità immobiliare, comprensiva delle eventuali proprie pertinenze, la minima porzione di unità edilizia che sia idonea ad assolvere con autonomia la funzione alla quale è destinata. Ciascuna unità edilizia può essere composta da una o più unità immobiliari. Sono pertinenze di un'unità immobiliare:
a. gli spazi aperti, quali terrazze, giardini, cortili e simili, di esclusiva pertinenza;
b. gli spazi chiusi, quali cantine, soffitte, autorimesse pertinenziali di esclusiva pertinenza.
c. Sono parti comuni di un'unità edilizia composta da più unità immobiliari gli spazi chiusi o aperti non facenti parte di alcuna U.I, né di pertinenza esclusiva di alcuna di esse, ma in comunione fra le unità immobiliari; ciascuna unità immobiliare deve avere almeno un ingresso autonomo dall'esterno dell'edificio o dalle parti comuni dell'edificio.
1. Si definiscono spazi fruibili di una U.E. tutti gli spazi che, per caratteristiche geometriche, sono potenzialmente idonei ad ospitare persone; in particolare gli spazi fruibili possiedono le seguenti due caratteristiche essenziali:
a. una superficie di calpestio, ossia una superficie minima idonea ad ospitare persone;
b. un'altezza utile interna (qualora siano dotati di copertura) non inferiore a mt. 1,80.
2. Gli spazi che non possiedono una o entrambe le caratteristiche di cui al primo comma si definiscono non fruibili. Sono quindi spazi non fruibili:
a. le parti di sottotetti o sottoscala aventi un'altezza utile inferiore a mt. 1,80;
b. l'estradosso delle coperture non piane;
c. gli spazi tecnici normalmente non praticabili, anche se eventualmente ispezionabili e praticabili per operazioni occasionali di pulizia o manutenzione: intercapedini tecniche, cavedii tecnologici, condotte, cunicoli e simili.
3. Con riferimento alla funzione degli spazi fruibili di una U.E. costituita da più unità immobiliari, si riconoscono le seguenti categorie di spazi:
a. spazi di fruizione dell'utenza di ciascuna U.I., ossia spazi per le attività principali e secondarie che si svolgono in ciascuna U.I.
b. spazi di attività (o riposo);
c. spazi di servizio;
d. spazi di circolazione e collegamento: orizzontale, verticale;
e. spazi di servizio e accessori di pertinenza di una singola U.I. (ma esterni alla U.I. stessa);
f. spazi comuni - spazi di servizio comuni a più U.I.;
g. spazi di circolazione e collegamento comuni a più U.I.: orizzontale, verticale;
h. spazi tecnici praticabili, ossia spazi contenenti impianti dell'edificio, nei quali è previsto il normale accesso di persone (es. centrale termica).
1. La scomposizione della U.E. in componenti strutturali e tecnologiche è definita ai sensi della Norma UNI 8290. L'elenco delle componenti è il seguente:
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1) STRUTTURE PORTANTI: |
STRUTTURE DI FONDAZIONE |
STRUTTURE DI FONDAZIONE DIRETTE STRUTTURE DI FONDAZIONE INDIRETTE |
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STRUTTURE IN ELEVAZIONE |
STRUTTURE DI ELEVAZIONE VERTICALE STRUTTURE DI ELEVAZIONE ORIZZONTALI E INCLINATE STRUTTURE IN ELEVAZIONE SPAZIALI |
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STRUTTURE DI CONTENIMENTO |
STRUTTURE DI CONTENIMENTO VERTICALI STRUTTURE DI CONTENIMENTO ORIZZONTALI |
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2) CHIUSURE: |
CHIUSURE VERTICALI |
PARETI PERIMETRALI VERTICALI INFISSI ESTERNI VERTICALI |
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CHIUSURE ORIZZONTALI INFERIORI |
SOLAI A TERRA INFISSI ORIZZONTALI |
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CHIUSURE ORIZZONTALI SU SPAZI ESTERNI |
SOLAI SU SPAZI APERTI |
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CHIUSURE SUPERIORI |
COPERTURE (O SOLAI DI COPERTURA) INFISSI ESTERNI ORIZZONTALI O INCLINATI |
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3) PARTIZIONI INTERNE: |
PARTIZIONI INTERNE VERTICALI |
PARETI INTERNE VERTICALI INFISSI INTERNI VERTICALI ELEMENTI DI PROTEZIONE |
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PARTIZIONI INTERNE ORIZZONTALI |
SOLAI SOPPALCHI INFISSI INTERNI ORIZZONTALI |
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PARTIZIONI INTERNE INCLINATE |
SCALE INTERNE RAMPE INTERNE |
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4) PARTIZIONI ESTERNE: |
PARTIZIONI ESTERNE VERTICALI |
ELEMENTI DI PROTEZIONE ELEMENTI DI SEPARAZIONE |
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PARTIZIONI ESTERNE ORIZZONTALI |
BALCONI E LOGGE PASSERELLE |
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PARTIZIONI ESTERNE INCLINATE |
SCALE ESTERNE RAMPE ESTERNE |
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5) IMPIANTI DI FORNITURA SERVIZI: |
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE |
ALIMENTAZIONE GRUPPI TERMICI CENTRALI DI TRATTAMENTO FLUIDI RETE DI DISTRIBUZIONE E TERMINALI RETI DI SCARICO CONDENSA CANNE DI ESALAZIONE |
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IMPIANTO IDROSANITARIO |
ALLACCIAMENTI MACCHINE IDRAULICHE ACCUMULI RISCALDATORI RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA FREDDA E TERMINALI RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA E TERMINALI RETI DI RICIRCOLO DELL'ACQUA CALDA APPARECCHI SANITARI |
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IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUIDI |
RETI DI SCARICO ACQUE FECALI RETI DI SCARICO ACQUE DOMESTICHE RETI DI SCARICO ACQUE METEORICHE RETI DI VENTILAZIONE SECONDARIA |
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IMPIANTO DI SMALTIMENTO AERIFORMI |
ALIMENTAZIONE MACCHINA RETI DI CANALIZZAZIONE |
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IMPIANTO DI SMALTIMENTO SOLIDI |
CANNA DI CADUTA CANNA DI ESALAZIONE |
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IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS |
ALLACCIAMENTI RETI DI DISTRIBUZIONE E TERMINALI |
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IMPIANTO ELETTRICO |
ALIMENTAZIONE ALLACCIAMENTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE RETI DI DISTRIBUZIONE E TERMINALI |
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IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONI |
ALIMENTAZIONE ALLACCIAMENTI RETI DI DISTRIBUZIONE E TERMINALI |
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IMPIANTO FISSO DI TRASPORTO |
ALIMENTAZIONE MACCHINA PARTI MOBILI |
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6) IMPIANTI DI SICUREZZA: |
IMPIANTO ANTINCENDIO |
ALLACCIAMENTI RILEVATORI E TRADUTTORI RETI DI DISTRIBUZIONE E TERMINALI ALLARMI |
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IMPIANTO DI MESSA A TERRA |
RETI DI RACCOLTA DISPERSORI |
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IMPIANTO PARAFULMINE |
ELEMENTI DI CAPTAZIONE RETE DISPERSORI |
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IMPIANTO ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE |
ALIMENTAZIONE |
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7) ATTREZZATURE INTERNE: |
ELEMENTO FISSO D’ARREDO DOMESTICO |
PARETI - CONTENITORE |
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BLOCCO SERVIZI |
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8) ATTREZZATURE ESTERNE: |
ARREDI ESTERNI COLLETTIVI |
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ALLESTIMENTI ESTERNI |
RECINZIONI PAVIMENTAZIONI ESTERNE |
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1. Con riferimento al diverso grado di protezione gli spazi si distinguono in:
a. spazi chiusi, detti anche «vani» o «locali»;
b. spazi aperti coperti;
c. spazi aperti scoperti, o semplicemente spazi scoperti.
2. Si considera spazio chiuso o «locale» o «vano» uno spazio delimitato in ogni direzione da chiusure o partizioni. Si considera inoltre spazio chiuso uno spazio nel cui involucro (insieme delle chiusure e delle partizioni che lo delimitano) vi siano aperture non chiudibili, se la superficie di tali aperture non supera il 10% della superficie complessiva dell'involucro.
3. Si considera spazio aperto coperto uno spazio non chiuso delimitato:
a. da una superficie di calpestio;
b. da una chiusura superiore (o copertura, o comunque da un elemento che in relazione allo spazio in questione funge da chiusura superiore: ad es. un solaio);
c. da eventuali ulteriori chiusure parziali o partizioni esterne;
d. nonché, per le parti non delimitate come sopra, dalla proiezione verticale del bordo della chiusura superiore, o copertura, sulla superficie di calpestio.
4. Costituisce chiusura superiore qualunque elemento tecnologico tale da garantire una protezione durevole da precipitazioni atmosferiche anche intense.
5. Non dà luogo ad uno spazio aperto coperto la superficie di calpestio delimitata dalla proiezione verticale di un elemento aggettante a sbalzo se la misura dello sbalzo non è superiore al 20% della distanza fra lo sbalzo stesso e la superficie su cui esso si proietta (qualora tale rapporto sia superiore al 20%, la superficie di calpestio delimitata dalla proiezione verticale dell'elemento aggettante rappresenta uno spazio aperto coperto).
6. Sono spazi scoperti le superfici di calpestio prive di coperture o chiusure superiori come definite al comma 4, nonché le superfici di cui al comma 5.
1. Gli spazi negli edifici sono definiti come dal seguente prospetto:
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N.D. |
OGGETTO |
DEFINIZIONE |
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1 |
Piano |
Si definisce piano di un edificio l'insieme di spazi (chiusi o aperti e coperti) la cui superficie di calpestio è posta sulla medesima quota, oppure su quote non eccessivamente dissimili in rapporto all'altezza degli spazi stessi; in ogni caso sono su due piani diversi due spazi nei quali la quota dell'intradosso della chiusura o partizione superiore dell'uno è inferiore alla quota di calpestio dell'altro. Gli spazi che compongono un piano devono essere, almeno per alcune parti, fruibili (ossia con altezza utile almeno pari a mt. 1,80); eventuali intercapedini di altezza inferiore fra due solai portanti sono ammissibili solo per ospitare cunicoli tecnologici o condotte impiantistiche, e non costituiscono un piano. Per definire la posizione di un piano rispetto al terreno circostante (fuori terra, seminterrato, interrato) si assume la quota altimetrica di un suo elemento di riferimento (pavimento o soffitto) rispetto alla quota del terreno circostante (così come risulta modificato in seguito alle opere di sistemazione), misurata sulla linea di stacco dell’edificio. In caso di terreni con pendenza uniforme o con pendenze variabili lungo il perimetro dell’edificio si assumono rispettivamente la quota media o la media tra le medie. Nel caso di edifici le cui pareti perimetrali risultino separate dal terreno mediante muri di sostegno con interposta intercapedine (scannafosso) di larghezza inferiore all’altezza dell’intercapedine, si considera linea di stacco dell’edificio il limite superiore della intercapedine (bocca dello scannafosso). Il piano può essere delimitato in tutto o in parte da chiusure perimetrali, o anche privo di chiusure perimetrali; l'intradosso della partizione superiore o della copertura può presentarsi piano, inclinato, voltato, ecc.. |
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2 |
Soppalco |
Si definisce soppalco una partizione orizzontale interna portante che interessa solo una porzione di vano (o di uno spazio aperto coperto) inferiore alla metà della superficie del vano stesso. Il soppalco, entro questi limiti, non determina un ulteriore piano. Una partizione orizzontale interna portante che interessa una porzione di vano (o di uno spazio aperto coperto) superiore alla metà della superficie del vano stesso, si considera un solaio e determina quindi un ulteriore piano. Le partizioni orizzontali interne non portanti si considerano infissi orizzontali interni al vano (esempio un controsoffitto); in ogni caso non danno luogo ad un ulteriore piano né ad un soppalco. |
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3 |
Spazio interrato |
Uno spazio chiuso, o aperto coperto, di un edificio si definisce interrato quando la quota dell'intradosso della chiusura superiore o partizione superiore non supera la quota al suolo per più di mt. 0,90. È fatta eccezione per gli spazi di accesso (rampe). |
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4 |
Piano interrato |
Un piano di un edificio è definito interrato quando è composto esclusivamente da spazi interrati. |
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5 |
Piano fuori terra |
Si definiscono piani fuori terra tutti i piani dell'edificio salvo i piani interrati. |
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6 |
Primo piano fuori terra |
Si definisce primo piano fuori terra di un edificio quello posto a quota più bassa fra i piani fuori terra. |
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7 |
Apertura |
Si definiscono aperture tutte le porzioni aperte o apribili delle chiusure di un edificio. Sono ad esempio aperture: - le finestre, di cui all'art. 900 del Codice Civile; - le porte (pedonali o carrabili); - i lucernai apribili. |
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8 |
Numero di piani di un edificio – Np |
Per numero di piani di un edificio (Np) si intendono convenzionalmente il numero massimo di piani sovrapposti che si trovano in una qualsiasi sezione dell'edificio, ad esclusione: - dei piani interrati; - dei piani costituiti esclusivamente da vani sottotetto che non superino in alcun punto l'altezza utile media di mt. 1,50. |
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9 |
Numero di piani totale – Npt |
Per numero di piani totale (Npt) si intende il numero massimo di piani sovrapposti senza alcuna esclusione. |
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10 |
Impianti tecnici/tecnologici e volumi tecnici |
Si definiscono impianti tecnici/tecnologici quelli idrici, termici, elevatori, televisivi, di parafulmine, di ventilazione, ecc. I volumi tecnici sono quelli strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso di quelle parti degli impianti tecnologici che non possono per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche ( circ. Min.LL.PP. n° 2474/1973). Sono pertanto volumi tecnici: - cabina extracorsa dell’ascensore - locali per centrali termiche o idriche - locale per impianto parafulmine - locale per impianto di ventilazione - locale per impianto televisivo - locale per accesso al tetto dalle scale - locali strettamente necessari a contenere i serbatoi idrici - il vano scala al di sopra delle linee di gronda - locali per contenere i vasi di espansione dell’impianto termosifone - locale caldaia destinato a centrale di produzione di energia elettrica
Non sono volumi tecnici: - Gli stenditoi chiusi - Le soffitte ed i locali di sgombero - I locali scantinati (nella specie, di vaste dimensioni ed adattabili ad abitazione) - I ripostigli ed i locali lavanderia - I garage - Le verande ed i porticati - Le mansarde - Il vano scala diretto a collegare l’appartamento con la terrazza praticabile - Stazioni radio base per telefonia mobile |
1. Ai fini del presente regolamento, in relazione anche al disposto dell’art. 3 del T.U. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, e del D.lg. n. 42 del 22.01.2004 nel testo vigente, gli interventi sono definiti come dal prospetto che segue:
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N.D. |
DEFINIZIONE |
DESCRIZIONE |
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a |
Manutenzione ordinaria - M.O. |
Gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. |
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b |
Manutenzione straordinaria - M.S. |
Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. |
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c |
Restauro e risanamento conservativo - R.C. |
Gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, I’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, I’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. |
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d |
Ristrutturazione edilizia - R.I. |
Gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, I’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione dell’edificio con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, purché la ricostruzione avvenga all’interno dello stesso perimetro di sedime, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. |
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e |
Nuova costruzione - N.C. |
Gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: a) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera f); b) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; c) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; d) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; e) I’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; f) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore ai 20% del volume dell’edificio principale; g) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato. |
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f |
Ristrutturazione urbanistica - R.U. |
Quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
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g |
Restauro - RE. |
L’intervento diretto sulla cosa volto a mantenerne l’integrità materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale. |
1. Hanno titolo a richiedere uno degli atti di cui al presente titolo, i seguenti soggetti nei limiti del proprio diritto e fatti comunque salvi i diritti dei terzi:
a) il proprietario dell’immobile;
b) il superficiario nei limiti del contratto di costituzione del diritto di superficie;
c) l’enfiteuta nei limiti del contratto di enfiteusi;
d) l’usufruttuario e il titolare del diritto di uso e di abitazione, limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo;
e) il titolare di diritti reali di servitù prediali coattive o volontarie, limitatamente alla manutenzione straordinaria e agli altri interventi eventualmente rientranti nel suo titolo;
f) il locatari, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti, ai sensi dell’art. 1577 del Codice Civile;
g) l’affittuario agrario di cui alla Legge 11.02.1971, n. 11, limitatamente a miglioramenti ai fabbricati rurali ed alla casa di abitazione;
h) i titolari di diritti derivanti da provvedimenti autorizzativi, quali:
o il beneficiario dell’occupazione di urgenza e l’avente causa da tale beneficiario;
o il titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento amministrativo o per sentenza;
o il concessionario di beni demaniali;
o colui che, essendo interessato ad agire per danno temuto, sia a ciò autorizzato per ordine del giudice;
i) le aziende erogatrici di pubblici servizi (ENEL, servizi telefonici, aziende municipalizzate, ecc..) anche qualora non siano proprietarie delle aree sulle quali chiedono di intervenire e nei limiti dei loro compiti istituzionali. Il titolo deve essere attestato dall’accordo preliminare tra il proprietario del suolo e l’azienda stessa, oppure da un impegno del proprietario del suolo a vendere o ad assoggettarsi alla servitù necessaria per l’intervento.
2. Per richiedenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 1, il titolo è attestato da uno dei seguenti documenti:
a. autocertificazione attestante la proprietà;
b. copia di atto notarile.
3. Per gli interventi in aree PEEP e PIP tale certificato non è necessario, essendo sufficiente citare la delibera comunale con la quale viene assegnata l’area. Altrettanto dicasi per gli interventi in aree delimitate ai sensi dell’art. 51, della legge 22.10.1971, n. 865.
4. Per i richiedenti di cui alle lettere e), f) e g) del precedente comma 1, il titolo è attestato dalla copia autentica del contratto redatto a norma dell’art. 1571 del Codice Civile, o, nel caso di impossibilità, da certificazione delle associazioni di categoria o dell’ufficio regionale dell’agricoltura.
5. In luogo del titolare possono presentare domanda:
- il delegato, procuratore o mandatario;
- il curatore fallimentare;
- il commissario giudiziale;
- l’aggiudicatario di vendita fallimentare.
6. In caso di mancata disponibilità della documentazione attestante il titolo, ai soli fini della presentazione della domanda, potrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 allegando copia semplice dell’atto, ovvero copia della richiesta di rilascio della certificazione. Il titolo prescritto dovrà essere prodotto, in ogni caso, prima del ritiro del permesso di costruire o nel caso di denuncia di inizio attività, prima di dare inizio ai lavori.
1. Per gli interventi di iniziativa comunale la deliberazione con la quale il progetto viene approvato è equiparata al permesso di costruire e alla denuncia di inizio attività.
2.Gli elaborati progettuali dovranno essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l’esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.
3.Gli uffici comunali effettuano comunque l’istruttoria atta a valutare la conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici ed al presente regolamento e lo sottopongono al parere della C.E.C. prima dell’approvazione da parte dell’organo comunale competente.
1. Sono da considerarsi nell’ambito di tolleranza e non costituiscono pertanto abusivismo le difformità verificatesi in sede di costruzione, a condizione che non eccedano, per singola misura lineare dichiarata in sede di progetto, le seguenti percentuali:
a. 1% per le misure lineari superiori a mt. 20 (con uno scostamento massimo di cm 50);
b. 2% per le misure lineari comprese fra mt. 2 e mt. 20;
c. 4% per le misure lineari inferiori a mt. 2;
d. la tolleranza di cui sopra non è applicabile relativamente alle distanze minime fra fabbricati e dai confini prescritti dalla vigente normativa, all’allineamento dei fabbricati, per le misure lineari minime e per i requisiti minimi.
2. La tolleranza non è ammessa nel caso di edifici vincolati dal D.lg. n. 42 del 22.01.2004 nel testo vigente ed in edifici soggetti a vincoli inderogabili.
1. In ogni intervento edilizio debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l’igiene e l’incolumità dei lavoratori e dei cittadini nel rispetto delle norme vigenti. Nella conduzione dei lavori dovranno essere scrupolosamente osservate le norme di cui al D.lg. 19.09.1994, n. 626, e successive modificazioni e del D.lg. 14.08.1996, n. 494 e successive modificazioni nonché dei relativi decreti attuativi.
2. Il costruttore, il proprietario ed i tecnici addetti, nell’ambito delle loro rispettive competenze e mansioni, sono responsabili della conduzione dei lavori e di quanto ne deriva ai fini della responsabilità verso terzi.
3. Ogni cantiere deve essere organizzato, recintato e mantenuto libero da materiali inutili o dannosi, per tutta la durata dei lavori, con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne e notturne, integrate da illuminazione stradale, gestite dal costruttore che ne è responsabile.
4. I materiali di demolizione debbono essere fatti scendere previa bagnatura o a mezzo di apposite trombe o recipienti, per evitare il sollevamento delle polveri. I restauri esterni di qualsiasi genere ai fabbricati prospicienti alle aree pubbliche o aperte al pubblico, potranno effettuarsi solamente con opportune protezioni dei fabbricati medesimi onde impedire la propagazione di polveri.
5. Nel caso di interventi prospicienti aree pubbliche, le recinzioni, anche provvisorie, dovranno garantire decoro e sicurezza per i cittadini. Se realizzate in zone di particolare interesse urbano o ambientale, dovranno essere definite con specifico disegno da allegare in sede di richiesta del permesso di costruire o di denuncia di inizio attività.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa nei termini di legge.
1. Il titolare del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, qualora venissero effettuati ritrovamenti fortuiti di beni mobili o immobili di presumibile interesse archeologico, storico od artistico in seguito all’esecuzione dei lavori, deve informarne, entro 24 ore, il sindaco che, a sua volta, richiederà l’intervento degli enti competenti.
2. I lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l’obbligo di osservare le prescrizioni di cui al D.lg. n. 42 del 22.01.2004 nel testo vigente.
3.Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa nei termini di legge.
1. Le opere e i cantieri sono soggetti a controllo da parte del comune che svolge tale attività avvalendosi degli uffici tecnici comunali, della polizia municipale e delle strutture sanitarie territoriali.
2. Il titolo abilitante e la copia dei disegni, approvati e timbrati dallo sportello unico dell’edilizia e, quando dovuto, dal servizio difesa del suolo, devono essere tenuti in cantiere ad uso degli incaricati alle verifiche.
3. Il cantiere deve essere provvisto di tabella visibile con indicazione dell’opera, degli estremi del permesso di costruire, o della denuncia di inizio attività, del nominativo del committente, del progettista, del D.L., delle ditte esecutrici, del responsabile del cantiere, degli installatori, completi degli indirizzi. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.
4. Il comune può effettuare, in qualsiasi momento, visite di controllo per verificare la rispondenza dell'opera edilizia al progetto, al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività ed alle norme vigenti in materia di costruzioni.
5. Chiunque viola le disposizioni dei precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa nei termini di legge.
1. Nel corso dei lavori possono essere apportate varianti all’originario progetto.
2. Le domande di variante ai progetti assoggettati a permesso di costruire debbono essere richieste e assentite prima dell’esecuzione dei relativi lavori e comportano il rilascio di un nuovo permesso di costruire, sostitutivo di quello precedente, con l’indicazione di nuovi termini di inizio e di fine lavori.
3. In relazione al disposto dell’art. 22, comma 2, del T.U. n. 380/2001, sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
4. Le varianti alle denunce di inizio attività possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
1. Alla domanda di variante debbono essere allegati tutti gli elaborati allegati alla domanda di permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività edilizia interessati alla variante.
2. Negli elaborati grafici dovranno essere evidenziate le varianti richieste come segue:
a. colore giallo le opere non eseguite o da demolire;
b. colore rosso per quelle da realizzare.
3. La richiesta e gli elaborati grafici devono essere firmati, rispettivamente, dall’avente titolo e dal progettista della variante e devono rispettare le norme vigenti in materia di bollo.
1. I lavori si intendono ultimati allorché l’edificio è completo in tutte le sue parti, comprese le opere accessorie di finitura (quali intonaci, pavimenti, impianti igienici e fognanti, scale, infissi di porte e finestre, impianti idrici) tali da renderlo effettivamente abitabile o agibile.
2. Immediatamente dopo il compimento dei lavori, il costruttore deve provvedere alla rimozione dei ponti, barriere o recinzioni, posti per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico, libero da ogni ingombro o impedimento.
3. Il titolare del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività edilizia, deve comunicare allo sportello unico per l’edilizia, entro 30 giorni, la data di ultimazione dei lavori.
4. La comunicazione di cui al primo comma dovrà essere fatta utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’ufficio dello sportello unico e dovrà essere sottoscritto anche dall’impresa esecutrice e dal direttore dei lavori.
5.Chiunque viola la disposizione del precedente comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa nei termini di legge.
6.Chiunque viola la disposizione del precedente comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa nei termini di legge.
1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 48, comma 1, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, del T.U. 06.06.2001, n. 380, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del T.U. 06.06.2001, n. 380.
2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità, verificata la seguente documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 del T.U. 06.06.2001, n. 380;
b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'articolo 62 del T.U. 06.06.2001, n. 380, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II dello stesso T.U. n. 380/2001;
c) la documentazione indicata al comma 1;
d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82, del T.U. n. 380/2001.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.U.S.L. di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a) del T.U. n. 380/2001. In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio-assenso è di sessanta giorni.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
1. È fatto divieto di utilizzare gli edifici prima del rilascio del certificato di agibilità.
2. Il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha formulato la denuncia di inizio attività o i loro successori o aventi causa, ferma restando la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 24, comma 3, del T.U. 6 giugno 2003, n. 380, rispondono, in solido, con gli utilizzatori del bene del rispetto del divieto di cui al comma 1.
3. Chiunque viola la disposizione del precedente comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa nei termini di legge.
1. Sono subordinati a permesso di costruire gli interventi di cui all’art. 10 del T.U. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni nonché quelli previsti da norme regionali in relazione al disposto dell’art. 10, c. 2, del T.U. n. 380/2001.
1. La richiesta di permesso di costruire deve essere inoltrata allo sportello unico dall’avente titolo, sulla base di apposito modello predisposto dallo sportello unico. La richiesta ed i relativi allegati dovranno rispettare le norme vigenti in materia di bollo.
2. Fermo restando il disposto dell’art. 20 del T.U. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, alla domanda devono essere allegati, in triplice copia, pena l’inammissibilità della stessa, gli elaborati tecnici ed i documenti di seguito specificati, salvo diversa prescrizione del P.R.G. e dei P.P. per particolari zone:
a. copia del documento comprovante il titolo o dichiarazione sostitutiva nelle forme prescritte dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
b. documentazione catastale costituita da estratto di mappa in scala 1:2000/1:1000 e da certificato o visura catastale; tali documenti devono contenere gli elementi necessari ad identificare tutte le particelle oggetto dell’intervento, la relativa superficie e proprietà;
c. documentazione fotografica relativa allo stato di fatto dell’area e/o dell’immobile su cui si intende intervenire, e al suo intorno immediato. Le fotografie devono essere a colori, di formato non inferiore a 15 x 10 cm. e montate su cartoncino formato A/4 con didascalie e planimetria con i punti di ripresa;
d. preventiva approvazione della competente soprintendenza per interventi sugli immobili vincolati ai sensi del D.lg. n. 42 del 22.01.2004 nel testo vigente;
e. parere del servizio competente dell’A.U.S.L.;
f. documentazione per la prevenzione incendi;
g. documentazione inerente gli aspetti ambientali degli interventi:
= domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi delle disposizioni vigenti nel tempo;
= relazione geologica e/o geotecnica riguardante le caratteristiche dei terreni interessati all’intervento;
h. scheda ISTAT debitamente compilata e firmata;
i. eventuali altri provvedimenti abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta statali, regionali, comunali, ecc.., prescritti.
j. elaborati grafici :
· Rilievo dell’area di intervento per nuove costruzioni, ivi compresi gli ampliamenti, in scala non inferiore a 1:500, con l’indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche e altimetriche del terreno (riferite alla quota stradale), di tutti i fabbricati circostanti, delle strade limitrofe al lotto e delle alberature esistenti oppure, per gli interventi sull’esistente, rilievo quotato delle parti di immobile soggetto all’intervento con le piante dei vari piani interessati dalle opere stesse, in scala non inferiore a 1:100, con l’indicazione delle destinazioni d’uso dei locali, dei prospetti, almeno due sezioni significative e delle reti dei servizi esistenti;
· elaborati grafici di progetto comprendenti:
¨planimetria in scala 1:200/1:500 con individuazione delle soluzioni progettuali dell’area di intervento, nella quale sia rappresentata, nelle sue linee, dimensioni, quote generali e di distanza, l’opera progettata. Dovranno essere indicati i parcheggi, le alberature e il verde, le recinzioni, gli ingressi pedonali e carrabili e quant’altro possa occorrere al fine di chiarire esaurientemente i rapporti fra l’opera ed il suolo circostante, sia esso pubblico che privato. Per i parcheggi dovranno essere distinte le superfici per le piazzole di sosta da quelle per gli spazi di manovra;
¨prospetti in scala 1:100 dell’opera ed almeno due sezioni significative;
¨piante in scala 1:100 di tutti i piani dell’opera, adeguatamente quotati con l’indicazione della superficie utile netta e delle destinazioni d’uso dei singoli locali. Per descrivere le destinazioni dei locali è raccomandato l’uso delle funzioni con riferimento alla normativa regionale in materia di destinazione d’uso e con le categorie catastali;
¨per interventi sull’esistente, piante, almeno due sezioni, prospetti, in scala 1:100, indicanti, con adeguati grafismi o campiture, le demolizioni (in giallo), le parti di nuova costruzione (in rosso) e le parti da sostituire o da consolidare. Nel caso di interventi edilizi da eseguirsi su una singola unità immobiliare di un fabbricato comprendente più unità immobiliari, qualora siano previsti la sostituzione o il rinnovo di parti strutturali, la documentazione relativa agli interventi sull’esistente va integrata in modo da supportare la dimostrazione (da inserire nella relazione tecnica) che gli interventi di rinnovo o di sostituzioni di parti strutturali non modificano in maniera sostanziale il comportamento globale dell’edificio. Da tale dimostrazione dipende l’obbligo o meno di adeguare sismicamente l’edificio. Indicativamente, quindi, la documentazione grafica dovrà comprendere almeno un rilievo semplificato dell’intero fabbricato tale da consentire l’identificazione dello schema strutturale e la valutazione delle eventuali modifiche che gli interventi progettati producono al comportamento strutturale globale del fabbricato. Nel caso di intervento su edificio contiguo ad altri (complessi edilizi) la documentazione va integrata in modo da supportare la dimostrazione (da inserire nella relazione tecnica) che gli interventi previsti non aggravano la situazione statica degli edifici adiacenti;
¨planimetria ed eventuali prospetti o sezioni in scala 1:100 per indicare:
- rete e colonne montanti esterne per il trasporto del gas e posizione dei contatori divisionali;
- rete elettrica esterna e posizione dei contatori e dei dispersori;
- rete idrica esterna (dal contatore dell’azienda distributrice ai contatori divisionali se posti in batteria);
- tracciato delle reti di smaltimento delle acque bianche e nere e le caratteristiche tecniche del sistema di smaltimento;
- eventuale impianto di depurazione delle acque di scarico industriali e nere;
- tracciato esterno per forniture varie (teleriscaldamento, ecc.);
- impianti tecnologici esterni (centrali di trattamento aria, gruppi refrigeratori d’acqua, torri evaporative, ecc.) con indicazione dei livelli di potenza sonora di tutte le apparecchiature e della pressione sonora massima in prossimità delle pareti degli edifici circostanti;
- posizionamento in pianta della centrale termica e relativi locali accessori;
- particolari costruttivi e ubicazione delle canne fumarie per lo smaltimento dei prodotti della combustione;
- posizionamento delle griglie di presa dell’aria esterna per gli impianti di riscaldamento autonomi e delle cucine con fuochi a gas.
k. Elaborati tecnici
· relazione tecnica che illustri l’intervento proposto, la rispondenza dei dati di progetto alle prescrizioni riportate nel presente regolamento e alle norme di attuazione del P.R.G.;
·dichiarazione di conformità firmata dal progettista o dai progettisti, ciascuno per le proprie competenze, per gli effetti di cui all’art. 481 del Codice Penale, in ordine agli aspetti metrici, volumetrici e prestazionali dell’opera, raccolti in apposita tabella e rapportati a quanto previsto dagli strumenti urbanistici;
·progetti, redatti da professionisti abilitati, per l’installazione, trasformazione ed ampliamento degli impianti di cui alla legge 05.03.1990, n. 46, e relativi decreti di attuazione, ed al d.P.R. n. 380/2001 o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che l’intervento non è soggetto a progettazione obbligatoria. I progetti devono essere redatti in conformità all’art. 4, comma 2°, del d.P.R. 06.12.1991, n. 447;
·dichiarazione firmata dal progettista ai sensi dell’art. 77, comma 4, del d.P.R. 380/2001 e dell’art. 1, legge 09.01.1989, n. 13, e del relativo regolamento corredata dagli elaborati grafici richiesti dalla legge e dai relativi decreti di attuazione;
·modulo debitamente compilato per il calcolo dei contributi per il rilascio del permesso di costruire (schema di convenzione o atto unilaterale d’obbligo nel caso di permesso di costruire).
3. Per interventi in zona agricola su edifici funzionali all’esercizio dell’attività agricola, in aggiunta a quanto previsto nel comma 2, è altresì richiesta la seguente documentazione:
a. planimetria con esatta delimitazione e relativa superficie dell’azienda agricola;
b. relazione con descrizione del tipo di coltura in atto, del tipo di conduzione dell’azienda, della consistenza dei fabbricati esistenti e delle relative destinazioni inerenti l’attività;
c. certificato attestante la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (in caso di permesso di costruire gratuito);
d. certificato catastale.
4. Per le opere di urbanizzazione è altresì richiesta la seguente documentazione:
a. stato di fatto planimetrico ed altimetrico della zona con evidenziati:
· rilievo del verde;
· costruzioni e manufatti esistenti;
· elettrodotti, metanodotti, fognature e acquedotti e relative servitù;
· viabilità e toponomastica;
· planimetria di progetto, in rapporto non inferiore a 1:500, indicante strade e piazze
debitamente quotate, spazi di verde attrezzato, eventuali utilizzazioni in sotterraneo, gli spazi per i servizi, gli spazi pubblici nonché gli spazi per sosta e parcheggio;
· sezioni e profili, almeno in scala 1:200, debitamente quotati;
· progetto esecutivo degli impianti tecnici con definizione delle opere da realizzare e dell’allacciamento alle reti dei pubblici servizi quali acquedotto, gasdotto, fognatura e impianti di depurazione, energia elettrica e rete telefonica.
4. Per gli interventi appartenenti alle categorie di cui al D.P.C.M. 10.08.1988, n. 377, o nel caso di opere di particolare rilevanza e/o con significative interazioni con il contesto urbano, ambientale e paesaggistico, oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti è richiesta una valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ai sensi dell’art. 6, legge 08.07.1986, n. 349 contenente tutte le informazioni previste dal D.P.C.M. 27.12.1988 (G.U. 05.01.1989, n. 4).
5. Gli elaborati sopracitati devono essere preferibilmente piegati secondo il formato UNI A4 (mm. 210 x 290) e devono contenere, in testata, l’indicazione dell’intervento e l’ubicazione, il titolo dell’elaborato, le generalità e la firma dell’avente titolo ad intervenire, nonché la firma e il timbro professionale del progettista o dei progettisti abilitati.
6. La richiesta di permesso di costruire dovrà contenere l’indicazione, nel caso di più progettisti, del progettista responsabile della intera opera e dei progettisti o tecnici abilitati alle singole elaborazioni, relative ai requisiti previsti dalle prescrizioni tecniche del presente R. E..
1. Il permesso di costruire deve contenere:
a) gli estremi della richiesta e del permesso rilasciato;
b) le generalità ed il codice fiscale del titolare del permesso di costruire;
c) la descrizione delle opere con l’elencazione degli elaborati tecnici di progetto, che si intendono parte integrante del permesso di costruire e, in particolare, l’indicazione delle destinazioni d’uso previste;
d) l’ubicazione e l’identificazione catastale dell’immobile oggetto dell’intervento;
e) gli estremi del documento attestante il titolo di legittimazione del richiedente;
f) gli estremi di approvazione dell’eventuale strumento urbanistico attuativo al quale il permesso di costruire è subordinato;
g) gli estremi delle autorizzazioni di competenza di organi esterni al comune eventualmente necessarie e richiamare le eventuali condizioni o prescrizioni imposte da tali organi;
h) la data e l’esito dei pareri, qualora le decisioni non siano conformi a tali pareri, devono essere adeguatamente motivate;
i) i termini entro i quali devono avere inizio e devono essere ultimati i lavori;
l)l’entità e le modalità di versamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed eventualmente le opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi da parte del richiedente.
2. Ove necessaria, fa parte integrante del permesso di costruire anche la convenzione, da redigersi e da trascriversi secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. La convenzione può essere sostituita dall’atto unilaterale d’obbligo nei casi previsti.
3. Il permesso di costruire deve altresì menzionare l’obbligo del titolare:
a. di non iniziare i lavori prima dell’avvenuta consegna da parte dei competenti uffici comunali, dei punti fissi di linea e di livello se il caso ricorre;
b. di richiedere, se necessaria per l’organizzazione del cantiere, l’autorizzazione all’occupazione temporanea di suolo pubblico;
c. di non iniziare i lavori prima dell’avvenuta eventuale denuncia delle opere in cemento armato od a struttura metallica, presso l’ufficio competente;
d. di comunicare almeno tre giorni prima dell’inizio con raccomandata o mediante consegna a mano dell’apposito modulo, la data di inizio dei lavori, rendendo noti anche i nomi del direttore dei lavori e del costruttore che dovranno sottoscriverlo prima di iniziare le operazioni di organizzazione del cantiere; nonché il nominativo del responsabile della sicurezza del cantiere ai fini del D.lg. 22.04.1996, n. 494, e successive modificazioni, sulla sicurezza dei cantieri;
e. di depositare, contestualmente all’inizio dei lavori, la documentazione inerente alla legge 09.01.1991, n. 10, (contenimento dei consumi energetici);
f. di apporre nel cantiere, ben visibile e leggibile, una apposita tabella recante gli estremi del permesso di costruire, del committente, del progettista, del direttore dei lavori, del responsabile del piano di sicurezza del cantiere di cui al D.lg. 14.08.1996, n. 494, e successive modificazioni, delle ditte esecutrici, degli installatori, completi degli indirizzi;
g. di conservare presso il cantiere, a disposizione delle autorità di controllo, copia del permesso di costruire e degli elaborati allegati, nonché una copia del piano di sicurezza di cui al D.lg. 14.08.1996, n. 494, e successive modificazioni, se prescritto;
h. di richiedere le eventuali visite di controllo;
i. di procedere alla nomina dei collaudatori eventualmente necessari ai sensi di legge;
j. di eseguire eventuali prove o collaudi in corso d’opera nonché prove di laboratorio per verificare il soddisfacimento dei requisiti tecnici cogenti;
k. di concordare con l’ufficio tecnico le caratteristiche tecniche non definite a livello progettuale quali colori e dettagli di arredo urbano;
l. di richiedere l’autorizzazione agli uffici competenti per l’allacciamento ai pubblici servizi;
m. di comunicare entro la scadenza del tempo utile previsto per l’esecuzione dei lavori, la data di ultimazione sottoscritta anche dal direttore dei lavori;
n. di iniziare l’utilizzo dell’opera solo ad avvenuto rilascio del certificato di agibilità.
4. ll permesso di costruire può contenere raccomandazioni e/o prescrizioni urbanistiche, edilizie, igieniche ed estetiche per l’adeguamento del progetto ai disposti di legge, di P.R.G., di regolamento edilizio, di regolamento di igiene, oppure per il miglioramento formale e funzionale del progetto.
1. Tutti i permessi di costruire saranno pubblicati all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal giorno successivo al rilascio.
2. Chiunque può prendere visione, presso gli uffici comunali, di tutti gli atti relativi al rilascio del permesso di costruire.
1. Il titolare del permesso di costruire deve comunicare allo sportello unico per l’edilizia, almeno tre giorni prima, la data di inizio dei lavori a mezzo raccomandata o consegna a mano, utilizzando apposito modello predisposto dal comune sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dall’impresa esecutrice.
2. Nella comunicazione di inizio lavori devono essere indicati i nominativi e le relative qualifiche degli operatori incaricati e quindi responsabili della direzione dei lavori, della esecuzione e della sorveglianza. Qualunque variazione degli operatori deve essere comunicata allo sportello unico entro 15 giorni.
3. Alla comunicazione di inizio lavori dovranno essere allegati:
a) comunicazione degli estremi dell’avvenuto deposito della denuncia dei lavori in cemento armato, se dovuta, ai sensi dell’art. 65, del T.U. 6 giugno 2001, n. 380, ovvero, per le sole opere di rilevante interesse pubblico, l’autorizzazione di cui all’art. 94 del d.P.R. n. 380/2001. Va altresì allegata la copia degli elaborati grafici munita del visto del competente servizio comunale;
b) se non inviata precedentemente, documentazione inerente il contenimento dei consumi energetici, ai sensi dell’art. 125 del d.P.R. 06-06-2001, n. 380;
c) D.U.R.C. di cui al D.L. 10.09.2003 n° 276.
4. Chiunque viola le disposizioni del precedente comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa nei termini di legge.
1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel D.lg. n. 42 del 22.01.2004 nel testo vigente, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
1. I permessi di costruire, in relazione al disposto dell’art. 11, comma 2, del T.U. 6 giugno 2001, n. 380, possono essere trasferiti ai successori o aventi causa.
1. Il titolare decade dal permesso di costruire nei seguenti casi:
a. mancato ritiro entro il termine di 180 giorni dalla notifica dell’avvenuto rilascio;
b. mancati inizio ed ultimazione lavori nei termini indicati nel permesso di costruire;
c. mancata esecuzione, entro 15 mesi dal rilascio del permesso di costruire, dei lavori fino alla costruzione del solaio del piano terra o di altre opere, indicate nel permesso di costruire, per costruzioni di particolari caratteristiche e per gli interventi sull’edilizia esistente;
d. entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano stati già iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.
2. La decadenza viene dichiarata dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale con apposito atto notificato agli interessati ed al progettista.
3. Per opere già iniziate, in caso di decadenza del permesso di costruire, dovrà essere inoltrata nuova domanda di permesso di costruire per la parte di opera non ultimata.
4. Il termine per la fine dei lavori può essere prorogato, su richiesta dell’interessato inoltrata prima del termine di scadenza indicato nel permesso di costruire, con apposito provvedimento motivato del responsabile dello sportello unico per l’edilizia, solo per sopravvenuti fatti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire.
1. La denuncia di inizio attività edilizia è disciplinata dagli articoli 22 e 23 del T.U. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni.
1. La denuncia di inizio attività edilizia deve essere inoltrata sulla base di apposito modello predisposto dallo sportello unico.
2. Fermo restando il disposto degli articoli 22 e 23 del T.U. n. 380/2001, e successive modificazioni, alla domanda devono essere allegati, in triplice copia, i documenti e gli elaborati di cui al precedente art. 61 compatibili con l’intervento che viene denunciato.
1. Il certificato di destinazione urbanistica di cui all’art. 30, commi 2 e 3, del T.U. 6 giugno 2001, n. 380 indica le prescrizioni ed i vincoli di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti l’area e/o l’immobile interessato, contenuti in leggi, piani o regolamenti che devono essere osservati in caso di attività urbanistica-edilizia.
2. In particolare, il certificato indica la destinazione di zona, gli usi previsti e consentiti dal P.R.G. vigente, i tipi e le modalità di intervento, gli indici ed i parametri edilizi e urbanistici di zona, nonché i vincoli previsti da piani o normative di carattere territoriale urbanistico a livello comunale o sovracomunale, che saranno oggetto di controllo comunale in sede di rilascio del permesso di costruire.
1. L’avente titolo al rilascio del permesso di costruire, o persona all’uopo delegata, ha diritto di chiedere al comune il rilascio del certificato di destinazione urbanistica.
2. La richiesta di certificato di destinazione urbanistica, redatta su modello predisposto dal comune, sottoscritta dall’avente titolo, o persona all’uopo delegata, deve contenere tutti gli elementi utili per identificare l’immobile oggetto dell’istanza, lo stato d’uso attuale ed i parametri urbanistici ed edilizi. La richiesta dovrà inoltre essere corredata da copia del titolo ad intervenire sull’immobile oppure da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445.
1. Il certificato di destinazione urbanistica è rilasciato dal responsabile del servizio agli aventi titolo entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Il certificato di destinazione urbanistica conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici e della normativa vigente al momento del rilascio.
1. Le costruzioni su terreni già adibiti a deposito di immondizie, di letami, di residui putrescibili o altri materiali inquinanti, sono permesse solo quando tali terreni e quelli circostanti siano stati risanati conformemente a quanto prescritto dall’A.U.S.L.
2. Non é permessa l’edificazione su un suolo il cui livello sia eguale o più basso di quello dei corsi d’acqua e bacini vicini, per cui risulti difficile il deflusso delle acque meteoriche o di quelle di rifiuto, se tale livello non sia sufficientemente rialzato.
3. Le abitazioni presso i rilievi e terrapieni sostenuti da muri devono essere completate con strutture idonee per l’allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazioni.
1. Qualsiasi edificio deve essere adeguatamente isolato dall’umidità del suolo e da quella derivante da agenti atmosferici ed i muri perimetrali portanti devono risultare intrinsecamente asciutti.
2. Tutti gli altri elementi costitutivi degli edifici devono poter cedere le eventuali acque di condensazione e permanere asciutti.
3. I locali abitabili, posti al piano terreno, indipendentemente dalla quota del pavimento rispetto al terreno circostante, a sistemazione avvenuta, devono avere il piano di calpestio isolato mediante solaio aerato o vespaio o altre tecnologie di isolamento; I’intradosso del solaio deve essere distaccato dal terreno stesso di almeno cm. 30.
4. Alle presenti disposizioni possono fare eccezione le sistemazioni di edifici esistenti, qualora sia dimostrata l’impossibilità di realizzare le soluzioni tecniche citate in rapporto alla conservazione ed alla valorizzazione delle caratteristiche ambientali, funzionali e tecnologiche preesistenti. Il progetto dovrà indicare in tal caso le soluzioni alternative adeguate al perseguimento dei requisiti citati.
5. Qualora i locali abitabili risultino anche parzialmente al di sotto della quota del terreno circostante, deve essere prevista un’intercapedine aerata che circondi i locali in oggetto per tutta la parte interessata: la cunetta dell’intercapedine deve essere più bassa del piano di calpestio dei locali abitabili.
6. Le griglie di aerazione delle intercapedini non devono presentare pericolo per i pedoni e devono essere sicure in relazione alle eventuali condizioni d’uso a cui possono essere sottoposte. Per i locali non abitabili posti a livello del terreno o seminterrati è ammessa la costruzione di vespaio semplice non aerato.
7. Il solaio dei locali, residenziali e non, deve essere sempre posto ad un livello superiore a quello della falda freatica, o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.
1. La progettazione e la realizzazione di nuovi fabbricati, nonché la ristrutturazione o la modifica di quelli esistenti, ai fini del contenimento dei consumi energetici e della sicurezza delle persone, debbono adeguarsi alle disposizioni di cui alla parte II - capo VI - del d.P.R. 06.06.2001, n. 380, nonché alle leggi e regolamenti vigenti in materia di impianti elettrici.
2. Negli edifici prima dell’inizio dei lavori per l’installazione di un nuovo impianto termico o per la modifica di un impianto esistente, il committente deve depositare presso gli uffici competenti del comune, che rilascia attestazione del deposito, il progetto dell’impianto corredato da una relazione tecnica, compreso, ove previsto, quello dell’impianto centralizzato di produzione di acqua calda. Se si tratta di impianti nuovi, la relazione deve in ogni caso essere corredata dal calcolo di previsione del consumo energetico; se si tratta invece di modifica di impianti esistenti, tale calcolo deve essere presentato solo nei casi indicati dal regolamento di esecuzione.
3. Ai fini del miglioramento delle prestazioni climatiche degli edifici e del risparmio dei consumi energetici, nella progettazione e realizzazione di nuovi fabbricati, nonché la ristrutturazione o la modifica di quelli esistenti, è consentita l’applicazione delle disposizioni di cui alla L.R. 22/2002.
1. Per l’isolamento acustico dei locali di nuova costruzione è prescritto l’impiego di materiali che garantiscano, per loro natura, caratteristiche tecnologiche e posa in opera, un’adeguata protezione dai rumori, qualunque ne sia l’origine (da calpestio, da traffico, da impianti od apparecchi comunque installati nel fabbricato) e la provenienza (dall’esterno, dalla strada, da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni).
2. La insonorizzazione, da realizzarsi preferibilmente con materiale vetroso, va fatta nelle pareti interne ed esterne, nel pavimento, negli infissi e nelle tubazioni. La separazione tra unità abitativa o tra locali adibiti a lavorazioni diverse, deve essere sempre realizzata con doppia parete, munita di intercapedine fonoassorbente e di appoggi isolanti.
3. L’isolamento acustico, normalizzato, deve avere indici di valutazione idonei a soddisfare le esigenze della destinazione d’uso residenziale.
4. Gli impianti ed i macchinari in genere, dotati di organi in movimento debbono avere:
a. se disposti nei sotterranei, fondazioni indipendenti dalla struttura dell’edificio;
b. se collocati nei piani superiori, supporti, sostegni od ancoraggi non solidali con la struttura (solai, pilastri, pareti) ma ad essa collegati con interposti dispositivi antivibranti.
5. Il livello sonoro del rumore immesso nei locali di un alloggio, allorché il rumore è generato da uno degli impianti, dispositivi od apparecchi installati in altri locali dell’alloggio od in locali di altri alloggi contigui dello stesso o di altri edifici, non deve mai superare, misurato in opera, a porte e finestre chiuse, i 30/DB se il funzionamento di detti apparecchi è continuo od i 35/DB se il funzionamento è discontinuo.
6. Tali valori massimi, non possono essere mai superati anche per gli edifici esistenti allorché chiunque decida di installare impianti, dispositivi od apparecchi rumorosi o sonori di ogni genere, provvedendo ad applicare sui pavimenti, pareti e soffitti, pannelli antiacustici atti ad insonorizzare le stanze che li accolgono.
1. Gli edifici devono essere progettati in modo che l’illuminazione dei loro locali sia adeguata agli impegni visivi richiesti.
2. L’illuminazione diurna dei locali deve essere naturale, diretta.
3. Possono tuttavia fruire di illuminazione diurna naturale indiretta, oppure artificiale:
a. i locali destinati ad uffici, la cui estensione non consente l’adeguata illuminazione naturale dei piani di utilizzazione;
b. i locali aperti al pubblico, destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative, nonché i pubblici esercizi;
c. i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione;
d. i locali destinati a servizi igienici, gli spogliatoi, gli antibagno;
e. i locali non destinati alla permanenza di persone;
f. gli spazi di cottura;
g. gli spazi destinati al disimpegno ed ai collegamenti orizzontali e verticali.