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AVVISO PUBBLICO - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2021

Pubblicato il 30/11/2021
Pubblicato in: Amministrazione

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 431/1998
ANNUALITA’ 2021

 


Il Responsabile del Servizio
Premesso che l’art. 11 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998, “Disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” ha istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici,
un Fondo Nazionale per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di
locazione, sostenuti dalle famiglie in condizione di disagio economico;
Visto che le somme assegnate al Fondo sono utilizzate per la concessione di contributi agli inquilini
aventi requisiti minimi, di cui al Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 07.06.1999;
Preso atto delle nuove misure di ampliamento dell’accesso al contributo, previste con Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 12.08.2020;
Richiamato il Decreto Ministeriale 19 luglio 2021 (GURI n. 197 del 18.08.2021), con cui è stata
approvata la ripartizione del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione
alle Regioni, con assegnazione alla Regione Abruzzo di euro 4.418.822,06;
Vista la nota della regione Abruzzo, Dipartimento Territorio / Ambiente, prot. RA/407042,
acquisita al protocollo dell’Ente il 20.10.2021, prot. 11872;
Visto il D.P.R. 28.12.20000, n. 445
Rende Noto
Si porta a conoscenza di tutta la cittadinanza che sono aperti i termini per la presentazione delle
domande per accedere ai contributi per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione, a favore
dei conduttori di immobili ad uso privato, in possesso dei requisiti minimi fissati con Decreto del
Ministero dei Lavori Pubblici del 07.06.1999 e che non siano titolari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica
Articolo 1 - Requisiti di ammissione
I criteri per la determinazione del contributo restano quelli stabiliti all’art. 2 del D.M. 07.06.1999.
La concessione dei contributi, ai sensi del richiamato Decreto Ministeriale del 07.06.1999, è
assoggettata alla sussistenza dei seguenti requisiti, che deve possedere il solo richiedente, titolare
della domanda:
Comune di Notaresco
Via Castello 6 - 64024 - Notaresco (Te)
Codice fiscale 81000390674 - Partita Iva 00546210675
www.comune.notaresco.te.it

a) Cittadinanza italiana o di Stato appartenente all'Unione Europea, purchè in possesso di
attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’UE (D.lgs. 06.02.2007, n. 30);
(sono, altresì, ammessi al contributo, gli extracomunitari titolari di Carta di soggiorno o di
Permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitanti una regolare attività di lavoro subordinato
o autonomo (art. 5, 9 e 40 del D.L.gs 286/1998, così come modificato dalla L. 189/2000 e s.m.i.) e
che siano regolarmente residenti da almeno dieci (10) anni nel territorio nazionale, ovvero da
almeno cinque (5) anni nella Regione Abruzzo (L. 6.08.2008 n. 133).
b) Residenza, nel periodo di riferimento, nel Comune di Notaresco in un alloggio condotto in
locazione come abitazione principale e non avente natura transitoria (per natura transitoria sono da
intendersi i contratti stipulati per soddisfare esigenze abitative del tutto temporanee e contingenti,
quali ad esempio: locazione ad uso foresteria per motivi di studio o di lavoro, abitazione secondaria
per periodo limitato e comunque della durata inferiore ad anni uno, anche se prorogato);
c) essere titolare di un contratto di locazione, ad uso abitativo primario, ubicato nel Comune di
Notaresco, regolarmente registrato entro il 2020 e che non rientri nella categorie catastali A1, A8,
A9;
Sono esclusi dai contributi
1) i soggetti usufruenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica, e i contributi di cui al terzo
comma, art. 11, Legge 431/1998 non sono cumulabili con le detrazioni ai fini dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori (comma 2, art. 10, Legge 431/1998).
2) i soggetti con un patrimonio mobiliare superiore ad euro 25.000,00 come risulta dall’attestazione
ISEE.
Per l’accertamento dei requisiti minimi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del D.M. 07.11.1999,
l’ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dall’ultima dichiarazione dei
redditi, ed il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al
netto degli oneri accessori.
Per indicatore del reddito, e del reddito annuo convenzionale, a seguito di evoluzione normativa nel
settore fiscale, si prendono in considerazione l’Indicatore della Situazione Economica ISE e
l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE.
Limiti di reddito
I limiti di reddito, da riferirsi a tutti i componenti del nucleo familiare (dichiarazioni rese nell’anno
2021, riferite all’annualità 2020), sono i seguenti;
Fascia A: reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ISE) (ultima dichiarazione),
rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime INPS anno 2020
(euro 13.391,80), rispetto al quale l’incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14% e non
può, in ogni caso, essere superiore a € 3.100,00;
Fascia B: reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore ad euro 15.853,63.
Il reddito convenzionale (euro 15.853,63) è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere ai
contributi, mentre ai fini dell’incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all’ISE che non deve
essere superiore ad € 18.000,00 e rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non
inferiore al 24% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 2.325,00.
I redditi da prendere in considerazione sono quelli riferiti all'anno 2020, mentre per i canoni di
locazione occorre far riferimento a quelli pagati nell'anno 2020;

Requisiti premiali alla presentazione della domanda:
1) In presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o pensione, oppure nei casi previsti
dall’articolo 2, comma 4, del D.M. dei LL.PP. del 07.06.1999 (nuclei familiari che includono
ultrasessantacinquenni, anni 65, disabili con invalidità riconosciuta dalle competenti ASL, o per
altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale), l’ISEE viene ridotto automaticamente,
dal foglio di calcolo, del 25% . La casistica è confermata con un ISEE non superiore a €. 15.583,63
e nella non cumulabilità delle due condizioni (lavoro dipendente o pensioni).
2) Ampliamento dei beneficiari del Fondo (art. 1, comma 4 del D.M. 12.08.2020) anche ai soggetti
che hanno avuto una riduzione del reddito causa Covid-19 superiore al 25% e in possesso di un
ISEE non superiore ad euro 35.000,00. La riduzione del reddito (commi 4 e 5, art. 1 DM
19.07.2021) può essere certificata attraverso l’ISEE corrente oppure, da una autocertificazione nella
quale si dichiara di avere subito, in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio
reddito IRPEF superiore al 25% o, in alternativa, dal confronto tra le dichiarazioni fiscali 2020-
2021. Si precisa che tale riduzione deve essere superiore al 25% e calcolata per il periodo giugnodicembre 2020 rispetto a giugno-dicembre 2019, per un numero massimo di n. 6 mesi di locazione,
prevedendo un contributo massimo concedibile pari ad euro 3.100,00.
Si precisa che i redditi da dichiararsi dovranno essere riferiti indistintamente a tutti i componenti il
nucleo familiare;
Accorgimenti e precisazioni
1) nel caso di reddito “zero” o inferiore al canone di locazione, il Comune richiederà una
certificazione dei Servizi sociali attestante l’assistenza economica da parte delle medesime strutture
del Comune o, in alternativa, un’autocertificazione circa la fonte di sostentamento (con
l’indicazione dei dati anagrafici e copia del documento di chi fornisce il sostegno economico);
2) i contributi concessi quale quota destinata all’affitto, come da Decreto ministeriale 19.09.2021,
non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del Reddito di cittadinanza, e pertanto
nell’eventuale ipotesi di erogazione il Comune ha l’obbligo di trasmettere l’elenco dei beneficiari
all’INPS per l’eventuale compensazione della quota dell’affitto, qualora ne abbiano beneficiato (art.
1, comma 6, D.M. 19.07.2021);
3) la non cumulabilità dei contributi con le detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche in favore dei conduttori (comma 2, art. 10, Legge 431/98);
4) il contributo massimo concedibile è di euro 3.100,00;
5) il contributo è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi ed in
ogni caso non può superare l’importo del canone annuo corrisposto.
6) per intervenuta separazione legale, la domanda potrà essere presentata dal coniuge con diritto di
abitazione.
Art. 2 - Modalità di partecipazione al bando
1) Possono fare domanda i conduttori di alloggi ubicati nel territorio del Comune di Notaresco,
titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente registrato.
2) I cittadini interessati alla concessione del contributo, in possesso dei requisiti minimi di cui al
citato D.M 7/6/1999, devono far pervenire formale istanza al Comune di Notaresco, entro il termine
perentorio del giorno 27 dicembre 2021, ore 13,00, pena l'esclusione, compilando l'apposito
modulo, che sarà ritirabile presso l'Ufficio Protocollo, nei seguenti giorni: dal lunedi al venerdi
dalle ore 9,00 alle ore 13,30, o scaricandolo dal sito web del Comune di Notaresco
www.comune.notaresco.te.it.
3) La domanda, compilata e firmata dall’interessato, dovrà essere consegnata esclusivamente
secondo le seguenti due modalità:
- consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Notaresco, sito in Via Castello n. 6;
- tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comunedinotaresco.gov.it;

4) Alla scadenza dei termini di presentazione della domanda, verrà stilata una graduatoria degli
aspiranti beneficiari che sarà successivamente trasmessa alla Regione Abruzzo.
5) Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione
1) Copia del documento d’identità o equipollente documento di riconoscimento del richiedente;
2) Copia della Carta di Soggiorno o del Permesso di Soggiorno per i cittadini comunitari;
3) Copia della Carta di Soggiorno o del Permesso di Soggiorno per soggiornanti di lungo periodo;
4) Copia Dichiarazione dei redditi dell’intero nucleo familiare dell’anno 2021, riferiti ai redditi
dell’anno 2020;
5) Copia modello ISEE in corso di validità;
6) Autocertificazione attestante la fonte di sostentamento qualora la Dichiarazione ISEE risulti pari
a “zero”;
7) Copia Certificato di disoccupazione, rilasciato da un Centro per l’Impiego della Provincia di
Teramo, qualora non siano stati prodotti redditi da lavoro (per i cittadini extracomunitari e/o
disoccupati in genere);
8) Dichiarazione datore di lavoro per attività subordinata (extra comunitari);
9) Copia esercizio attività autonoma (extra comunitari);
10) Dichiarazione che attesti:
- possesso, unitamente al proprio nucleo familiare dei requisiti previsti dall’art. 2, lett. c), d), f) della
L.R. n. 96 del 25.10.1996 si sensi del D.P.R. 445/2000;
- possesso di ISEE non superiore ad euro 35.000,00 unitamente ad una perdita del proprio reddito
IRPEF superiore al 25% nel periodo marzo-maggio 2021 rispetto all’analogo periodo dell’anno
precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di
locazione e/o degli oneri accessori, in ragione dell’emergenza COVID-19;
- di essere percettore o meno del cd. Reddito di cittadinanza;
- di non usufruire delle detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei
conduttori;
11) Documentazione che attesti l’eventuale presenza nel nucleo familiare:
- di soggetti ultra sessantacinquenni (anni 65);
- di persone diversamente abili da cui risulti il riconoscimento dell’handicap ex art. 3, comma 3 L.
104/1992, ovvero un’invalidità superiore al 66%, certificazione sanitaria, rilasciata dalla ASL
competente attestante il grado d’invalidità (qualora dichiarata nella domanda);
12) Copia contratto di locazione con estremi di registrazione;
13) Copia della ricevuta del modello F.23 relativo al pagamento della tassa di registro contratto;
14) Copia delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione afferenti l’anno 2020;
15) Codice IBAN per accredito contributi;
L'istanza, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dovrà riportare
- la cittadinanza italiana e/o lo Stato di origine del conduttore.
- la residenza o l'attività lavorativa nel Comune. Per i cittadini extracomunitari è necessaria la
costante residenza anagrafica, debitamente certificata, di durata non inferiore ai dieci anni sul
territorio nazionale o cinque anni nella Regione Abruzzo;
- la composizione del nucleo familiare del richiedente e i dati anagrafici di ciascun componente
della famiglia;
- il reddito complessivo del nucleo familiare conseguito nel 2020 risultante nella dichiarazione dei
redditi presentata nell'anno 2021. I redditi relativi a ciascun componente il nucleo familiare
dovranno essere distinti secondo la provenienza (lavoro dipendente, autonomo, pensione, altro);
- Gli estremi relativi alla registrazione del contratto di locazione, con indicazione:
a) del canone mensile, al netto degli oneri accessori, dell'importo complessivo corrisposto al
proprietario dell'alloggio nell'intero anno 2020;

b) del tipo di contratto: libero, concordato transitorio;
c) la superficie dell'unità immobiliare, calcolata ai sensi dell'art. 13 della L. n° 392/ 78,
nonché la categoria catastale;
d) L'eventuale presenza nel nucleo familiare:
- di persone diversamente abili con invalidità superiore al 66% (da certificarsi a cura della
corrispondente ASL);
- di figli a carico;
- di ultrasessantacinquenni;
Art. 3 - Inammissibilità della domanda
La domanda, ai fini della partecipazione al concorso, è inammissibile nei seguenti casi:
1) Mancanza dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico;
2) Inosservanza dei termini perentori per la presentazione della domanda;
3) Mancanza della sottoscrizione della domanda;
4) Mancata allegazione e/o produzione della fotocopia della carta di identità, o documento di
riconoscimento equipollente del richiedente;
5) Fotocopia della carta di identità, o documento di riconoscimento equipollente, scaduta e priva
dell'autodichiarazione, in calce alla stessa, circa l'invariata condizione dei dati in essa contenuti;
6) Modello della domanda non conforme a quello messo in distribuzione dal Comune di Notaresco;
7) Mancata presentazione della documentazione di cui al precedente paragrafo;
8) Mancata indicazione del codice Iban;
9) Nei seguenti ulteriori casi:
a) assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica;
b) affitto di una unità immobiliare a canone sociale;
c) contratto di locazione di natura transitoria;
d) se già si è usufruito delle detrazioni ai fini di imposta sul reddito delle persone fisiche in
favore dei conduttori (comma 2, art. 10, Legge 431/1998);
Art. 4 – Entità del contributo
Il contributo annuale è erogato agli aventi titolo, inseriti in graduatoria, nei limiti delle risorse
assegnate dalla Regione Abruzzo mediante accredito su apposito conto corrente inserito nella
domanda.
Si precisa che il contributo è interamente a carico della Regione Abruzzo ed è finanziato con i
Fondi nazionali per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. L’eventuale contributo verrà
liquidato agli ammessi al beneficio, solo dopo l’assegnazione ed il trasferimento dei fondi da parte
del Ministero dei lavori Pubblici alla Regione Abruzzo e dalla stessa Regione al Comune, secondo i
criteri predefiniti. Qualora le risorse trasferite fossero insufficienti a coprire per intero il fabbisogno
comunale, per ragioni di equità e di parità di trattamento, si procederà ad operare la riduzione
proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti, inseriti nelle fasce A e B, aventi titolo.
Art. 5 – Controlli
L’Ufficio competente si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, per verificare la
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 447/2000.
Qualora dovessero emergere dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni penali previste dal codice
penale, il richiedente decade dal beneficio eventualmente ottenuto.
Si informa che al fine della tutela della riservatezza dei dati personali, ai sensi del D.lgs. n.
196/2013 e D.P.R./679 del 2016, tutte le informazioni fornite saranno utilizzate esclusivamente in
riferimento al presente avviso.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Avviso, si fa riferimento alla Legge 431/98, al
Decreto del Ministero dei LL.PP. del 07.06.1999 e al Decreto Ministero Infrastrutturale e della
Mobilità Sostenibili del 19.07.2021.
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dai documenti indicati sul modulo di
domanda approvato dal Comune.

 


Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Franco Maggitti

 Allegati
Bando Notaresco 2021.pdf
Allegato A - Domanda di partecipazione.docx

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